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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2003.68
Data decisione, Autorità: 05.08.2003, CCC
Incarto n. 16.2003.68
Lugano 5 agosto 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente, Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo, assente
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 luglio 2003 presentato da
contro
la sentenza 11 giugno 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 marzo 2003 da
rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 26 marzo 2003 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questa interposta al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 3'579.95 rivendicati a saldo dell'imposta cantonale 2001 oltre agli interessi di mora e alla tassa di diffida;
che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto l'istanza, rimasta incontestata dalla convenuta, assente al contraddittorio;
che con scritto 2 luglio 2003 __________ insorge contro il predetto giudizio: la ricorrente si duole del fatto di non aver potuto partecipare alla discussione dell'istanza in quanto impedita per gravi e imprevedibili motivi, ovvero per una panne al veicolo occorsale mentre si stava recando in Pretura;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto la decisione querelata è stata intimata l'11 giugno 2003, ragione per la quale al momento dell’invio del ricorso (5 luglio 2003 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni, pur tenendo conto dell'eventuale giacenza di sette giorni della raccomandata, era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che il ricorso è anche infondato nel merito poiché l'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 137 lett. b CPC), unico rimedio offerto dalla procedura per riparare all'avvenuta inosservanza di un termine, (in concreto quello del contraddittorio) a prescindere dall'assenza di una qualsiasi prova circa l'effettivo impedimento al quale sarebbe stata confrontata la ricorrente, non è proponibile nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 137, m. 5);
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 2003 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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