AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2003.46
Data decisione, Autorità: 20.06.2003, CCC
Incarto n. 16.2003.46
Lugano 20 giugno 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1°maggio 2003 presentato da
rappr. da __________
contro
la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 gennaio 2003 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'293.- oltre accessori, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di
Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 gennaio 2003 l'__________ ha convenuto in giudizio la __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'293.- a saldo di diverse fatture emesse per prestazioni eseguite per conto della convenuta nell'ambito della proiezione di un film all'aperto il giorno 31 luglio 2002;
che la convenuta, rappresentata dai sindaci dei Comuni interessati, si è opposta all'istanza, ritenendola infondata;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo all'istante un credito di fr. 700.-;
che con scritto 1° maggio 2003, completato il successivo 8 maggio, l'associazione istante insorge contro il predetto giudizio;
che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 97, n. 368);
che la capacità di essere parte di un processo, ossia di procedere in lite con atti propri, dipende dal presupposto dell'esercizio dei diritti civili della parte stessa (art. 38 cpv. 1 CPC);
che per quanto attiene alle persone del diritto pubblico, la capacità di essere parte è regolata dalle disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale (art. 59 cpv. 1 CC) che riconoscono esplicitamente la personalità giuridica a determinate corporazioni o istituti (Staehelin/ Sutter, Zivilprozessrecht, 1992, § 9 n. 4);
che alle Commissioni culturali comunali non è riconosciuta personalità giuridica, in quanto sono nominate -con funzione puramente consultiva- dal Municipio di un Comune (art. 91 LOC; Ratti, Il Comune, vol. II, pag. 995);
che lo stesso -esclusa in concreto l'ipotesi di un consorziamento fra i Comuni interessati- deve valere per la __________ per la quale avrebbero semmai dovuto essere convenuti in causa tutti i Comuni di cui la convenuta è un'emanazione, ciò che evidentemente non è avvenuto nella vertenza in esame;
che, stando così le cose, dev'essere accertata d’ufficio la carenza del presupposto in questione e decisa la conseguente nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, destinata a un’entità che difetta della capacità processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 142 CPC, m. 3 e 4);
che questa conclusione rende inutile l'esame della ricevibilità formale dell'impugnazione (art. 329 CPC), questione non scontata almeno ad un primo esame;
che in considerazione dell'esito menzionato, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. È accertata la nullità dell'istanza 10 gennaio 2003 dell'__________, e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nell'inc. O-4/2003.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster