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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2003.31
Data decisione, Autorità: 07.04.2003, CCC
Incarto n. 16.2003.31
Lugano 7 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 marzo 2003 presentato nella forma dell'appello da
Contro
la sentenza 7 marzo 2003 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 febbraio 2003 da
rappr.
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. 437265 dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 14 febbraio 2003 il Comune di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato, notificatogli per il recupero di fr. 1'980.35 corrispondenti all'imposta comunale 1996 oltre agli interessi di ritardo e alla tassa di diffida;
che quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto la decisione di riparto intercomunale dell'imposta (decisione su reclamo) 14 aprile 1998 (doc. C) e il calcolo dell'imposta comunale 1996 con relativi interessi di mora e tassa di diffida del 10 febbraio 2003 (doc. D), regolarmente passati in giudicato;
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la documentazione allegata all’istanza di rigetto dell’opposizione costituisce valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha interposto alcuna eccezione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento poiché, a suo dire, la richiesta di pagamento è tardiva;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che a fronte di un valido titolo esecutivo, qual'è la documentazione prodotta dall'istante per il pagamento dell'imposta comunale 1996 oltre agli interessi di mora e alla tassa di diffida (di complessivi fr. 1'980.35) sulla base degli art. 28 LALEF e 244 cpv. 3 per il rinvio di cui all'art. 275 LT, il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine di pagamento o che il credito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);
che nel caso di specie l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha sollevato nessuna di queste eccezioni, tantomeno quella di prescrizione del credito fiscale;
che l'escusso non può supplire alla propria assenza dal contraddittorio con l'invio alla Giudicatura di pace dello scritto 24 febbraio 2003, poiché è solo all'udienza che le parti possono e devono esporre le loro argomentazioni e contestazioni (art. 20 cpv. 2 LALEF);
che tantomeno egli può sollevare l'eccezione di prescrizione in questa sede ricorsuale, ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni mai sollevate in precedenza;
che a proposito dell'eccezione di prescrizione (comunque infondata nel caso di specie, la decisione di tassazione datando del 14 aprile 1998), va rilevato che la stessa non può essere esaminata d’ufficio dal giudice ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (Rep 1993 140; Staehelin, op.cit., n. 22 ad art. 81 LEF), ciò che si spiega per il fatto che, trattandosi di prescrizione relativa quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 194 cpv. 2 LT), il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da parte dell’ente pubblico;
che diverso potrebbe essere il caso per la prescrizione assoluta (art. 194 cpv. 3 LT), ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica d’ufficio (Blumenstein/ Locher, System des Steuerrecht, 1995, pag. 284; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 300 e 321; DTF 101 Ib 350);
che ad ogni buon conto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
dichiara: 1. Il ricorso per cassazione 14 marzo 2003 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________;
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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