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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.90
Data decisione, Autorità: 03.04.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.90
Lugano 3 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 ottobre 2002 presentato da
Contro
la sentenza 31 settembre 2002 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 aprile 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'864.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 aprile 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'864.- oltre interessi a saldo di fatture emesse per la fornitura e installazione di materiale elettronico (con particolare riferimento al ripristino e riprogrammazione di un notebook del convenuto, doc. A);
che in occasione della discussione, le parti hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale l'istante si impegnava a ripristinare le funzioni del compact di proprietà del signor __________l, ritenuto che dal canto suo il convenuto avrebbe pagato quanto dovuto cioè fr. 1'864, come da istanza, dedotto fr. 115.- della fattura no. 2079 non riconosciuta;
che con scritto 28 giugno 2002 l'istante informava la Giudicatura di pace di aver fatto fronte all'impegno assunto e di tenere il notebook, ripristinato e riprogrammato, a disposizione del convenuto;
che il giudice di pace supplente, preso atto del menzionato scritto, nonché dei successivi scritti 31 luglio e 5 settembre 2002, ha accolto l'istanza condannando il convenuto al pagamento di fr. 1'749.- oltre interessi e rigettando per tale importo l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che con ricorso 15 ottobre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: contesta di essere stato avvertito del ripristino del notebook e censura l'agire del primo giudice che ha proceduto alla sentenza senza dargli occasione di esprimersi al proposito;
che effettivamente, malgrado l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui in data 28 giugno 2002 l'istante avrebbe informato il giudice e il convenuto di aver provveduto alle prestazioni promesse e nonostante l'osservazione della resistente di aver inviato in un secondo tempo copia di quello scritto alla controparte su consiglio della stessa giudicatura, non v'è nessun riscontro concreto che provi il fatto avversato dal ricorrente;
che non può esservi ragionevole dubbio sul fatto che, pattuito davanti al giudice un certo modo di procedere a definizione dei reciproci obblighi e annunciata dall'istante la prestazione da lei promessa, il giudice avrebbe dovuto assicurare al convenuto il diritto di esprimersi, convocando le parti per un'ulteriore udienza oppure assegnando alla parte interessata un termine per confermare in forma scritta la consegna del notebook;
che infatti, il mancato accertamento della prima prestazione, non abilitava il giudice a ritenere dovuto il pagamento del corrispettivo pattuito, salvo contravvenire ai termini della convenzione;
che ciò vale inoltre, tenendo conto che -in linea di principio- il pagamento della riparazione è esigibile dopo la consegna dell'opera, sia considerando la pattuizione un appalto (Zindel/ Pulver, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 372 CO, N. 3), sia nell'ipotesi del mandato (Weber, in Comm. cit., art. 394 CO, N. 40);
che, stando così le cose, la decisione impugnata dev'essere annullata a causa del mancato rispetto del diritto del ricorrente ad essere sentito in giudizio (art. 327 lett. e CPC), con la conseguenza che il primo giudice dovrà nuovamente decidere dopo aver sentito le parti;
che alla parte resistente non si caricano oneri processuali di nessuna natura, dal momento che il motivo della nullità dipende dall'agire del giudice.
Motivi per i quali,
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 31 settembre 2002 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona è annullata.
§. L'incarto è retrocesso al primo giudice per nuovo giudizio.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Pregassona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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