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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.77
Data decisione, Autorità: 13.03.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.77
Lugano 13 marzo 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 settembre 2002 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 28 agosto 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 aprile 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'085.- oltre accessori nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di
Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 25 aprile 2002 il dott. __________ __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'085.- a saldo della nota 5 ottobre 2001 dallo stesso emessa per cure dentarie prestate a quest'ultima nel periodo 12 marzo 1998 - 12 aprile 1999 (doc. A). La convenuta si è opposta alla pretesa, sostenendo di nulla più dovere all'istante al quale ha già versato l'importo di fr. 5'000.- a saldo delle prestazioni ricevute per il periodo da marzo a ottobre 1998, unico periodo durante il quale è stata in cura presso l’istante.
Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza poiché l'istante, a fronte delle eccezioni della paziente, non ha provato la propria pretesa, in particolare che quanto fatturato corrisponde effettivamente al valore delle cure prestate.
Con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC. Lamenta violazione del suo diritto di essere sentito poiché il primo giudice, negandogli la prova richiesta dell'interrogatorio formale della convenuta gli ha di fatto impedito di provare il benfondato della domanda di causa.
Con scritto 8 ottobre 2002 la convenuta postula la reiezione del ricorso.
5.In sede di contraddittorio, la convenuta non ha soltanto eccepito la durata della cura, sostenendo che si sarebbe conclusa già nell'ottobre 1998, ma ha contestato il contenuto della fattura dalla quale non si potrebbe ricavare alcunché riguardo alla natura delle prestazioni odontoiatriche prestate, concludendo che le stesse non valgono di più dell'acconto di fr. 5'000.- da lei pacificamente versato al medico. Di fronte a queste allegazioni l'istante -proponendo l'interrogatorio formale di controparte- ha precisato di voler accertare che siano state effettuate delle prestazioni in seguito a quanto asserito da controparte (replica 3 giugno 2002), ossia se la cura sia stata continuata oltre il mese di ottobre 1998. La prova appare tuttavia atta a chiarire un aspetto tutto sommato secondario della fattispecie, ossia il termine della cura, disattendendo che l'onorario contestato non risulta calcolato tenendo conto del fattore tempo (ciò che nemmeno appare consono al genere della prestazione), ma delle prestazioni effettuate in favore della paziente. Così che -dovendo condividere la decisione impugnata- siccome l'istante non ha prodotto, né proposto prove a sostegno delle proprie prestazioni mediche, ovvero elementi atti a concretizzare le indicazioni generiche e contestate della nota finale, l'interrogatorio formale proposto con l'intento descritto poteva senz'altro apparire irrilevante, senza che ne fossero lesi i diritti processuali dell'istante. A questo proposito non va infatti dimenticato che l'art. 8 CC pone a carico della parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancanza di questa prova impone al giudice di decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, in Comm. di Berna, art. 8 CC, N. 20). Nel caso specifico di una pretesa creditoria basata su di un contratto, spetta alla parte istante provare l’esistenza e il contenuto della pattuizione, così da poterne dedurre l’obbligo di pagamento a carico della parte convenuta (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 183 CPC, m. 36).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia
Il ricorso per cassazione 9 settembre 2002 del dott. __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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