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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2003.25
Data decisione, Autorità: 31.03.2003, CCC
Incarto n. 16.2003.25
Lugano 31 marzo 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 10 marzo 2003 presentato da
contro
la sentenza 20 febbraio 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 17 aprile 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'742.85 oltre accessori nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio,
domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 17 aprile 2002 la ditta __________ specializzata in pavimentazioni stradali e lavori di sottostruttura, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'742.85 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 3 novembre 2000 per prestazioni eseguite presso l'abitazione di quest'ultimo, e meglio per gli interventi necessari all'allacciamento della sua proprietà alla rete del gas (doc. B);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ritenendo la stessa esorbitante rispetto al lavoro svolto (cfr. verbale 28 maggio 2002) ;
che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha ritenuto solo parzialmente fondata la mercede rivendicata dall'istante, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 1'674.50 (con l'IVA fr. 1'800.10) oltre interessi del 5% dal 22 marzo 2002;
che con scritto 10 marzo 2003 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 10 marzo 2003 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione poiché, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a esprimere una generica lamentela sull'operato del primo giudice, riproponendo la propria contestazione sull'ammontare della mercede chiesta dall'istante;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato, peraltro frutto di una corretta valutazione della perizia giudiziaria;
che in merito al rimprovero mosso al primo giudice dal ricorrente di non aver ammesso due testi da lui proposti, dev'essere puntualizzato che dal verbale di discussione 28 maggio 2002 risulta addirittura l'esplicita dichiarazione del convenuto di non avere prove da indicare, ciò che porta ad escludere ogni pretesa decisione negativa del giudice a questo proposito;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 10 marzo 2003 di __________ è nullo.
2.Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
– __________. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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