AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2003.11
Data decisione, Autorità: 07.02.2003, CCC
Incarto n. 16.2003.11
Lugano 7 ottobre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 febbraio 2003 presentato da
RI 1 e RI 2 patr. dall' PA 2
contro
la sentenza 10 gennaio 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 febbraio 2000 da
e CO 2 patr. dall' PA 2
con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 3'700.- oltre accessori a titolo di mercede, nonché il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n. 506795.01 e n. 506795.02 dell'UEF di Locarno, domande accolte dal Pretore, che ha invece respinto la pretesa di fr. 6'000.- fatta valere in via riconvenzionale dai convenuti,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 16 febbraio 2000 l’arch. __________ ha convenuto in giudizio i coniugi __________ e __________ per ottenere il pagamento di fr. 3'700.- a saldo della nota professionale emessa il 16 giugno 1999 (doc. B). L’importo rivendicato corrisponde alle prestazioni che l'architetto sostiene aver effettuato per conto dei convenuti per l'incarico ricevuto, inteso alla progettazione della casa di abitazione e dell'annessa area di posteggio, che essi intendevano realizzare sulla particella n. 642 RFD __________ di proprietà della convenuta. L’attività dell’istante si è concretizzata nel rilievo del terreno, nell’allestimento dei piani, del progetto di massima e del progetto definitivo necessari all'ottenimento della licenza di costruzione e in altre prestazioni, tra le quali le trattative con la Fondazione __________, proprietaria della confinante part. 643 sulla quale transita una teleferica, per la sistemazione dell’accesso alle rispettive proprietà con conseguente sottoscrizione di una convenzione per la concessione di reciproci diritti di passo e del diritto d'uso di un posteggio a favore di quest'ultima (doc. B e doc. 3d). Per quest'attività l'architetto, ottenuta la licenza di costruzione come da comunicazione 6 maggio 1999 dei convenuti (doc. A), ha emesso una nota di complessivi fr. 15'857.-, sulla quale essi hanno pagato fr. 5'857.- il 30 luglio 1999 (doc. D), e fr. 6'300.- a saldo l’8 febbraio 2000 (doc. M), donde l'odierna procedura giudiziaria tendente all'incasso della differenza di fr. 3'700.-.
I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria, sostenendo di nulla più dovere all'istante, al quale hanno remunerato le prestazioni correttamente eseguite, ovvero quelle relative all'edificazione della loro casa. Essi contestano di dover pagare quelle attinenti alla progettazione del posteggio, non avendo l'istante correttamente svolto l'incarico affidatogli. Egli avrebbe infatti erroneamente riportato sui piani il cavo della funivia che sovrasta la confinante part. 643, attribuendogli una distanza dal confine con la loro proprietà superiore a quella reale. Quest'errore, emerso durante la fase esecutiva del posteggio, ha impedito la sua realizzazione secondo quanto progettato dall'istante, non essendo più garantita la necessaria distanza di sicurezza tra la cabina della funivia e il posteggio medesimo; da qui la loro opposizione al pagamento di quest'intervento. In via riconvenzionale essi hanno chiesto la condanna dell'istante al pagamento di fr. 6'000.- a titolo di risarcimento danni. L'importo rivendicato corrisponde agli inconvenienti che i convenuti sostengono aver subito a dipendenza dell'errore di progettazione dell'istante, che non solo ha ritardato e creato maggiori oneri per la costruzione della loro casa, ma ha reso necessario l'intervento di terzi per il rifacimento dei piani di rilievo e di costruzione del posteggio, imponendo pure la modifica della convenzione con la __________ in seguito al cambiamento della superficie gravata dal diritto di passo e dal diritto d'uso quale posteggio.
Con il querelato giudizio il Pretore, dopo aver qualificato di appalto il contratto perfezionatosi tra le parti ed aver escluso l’applicabilità delle norme SIA in difetto di un esplicito richiamo da parte dei contraenti, ha integralmente accolto la richiesta dell’istante intesa al pagamento del saldo del suo onorario. In merito alle lamentele dei convenuti circa l’operato dell’architetto, con particolare riferimento al ventilato errore di progettazione del posteggio, il Pretore non ha ritenuto difettosa l’opera da questi fornita, avendo i convenuti ottenuto, così come pattuito contrattualmente, il rilascio della licenza edilizia sulla base della quale è stato poi realizzato il posteggio, il tutto a comprova dell'irrilevanza dell'errore commesso dall'istante nel rilievo del cavo della funivia che sovrasta la confinante particella __________. Esclusa la difettosità dell'opera, il Pretore ha conseguentemente respinto anche la pretesa per danni fatta valere in via riconvenzionale dai convenuti.
Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ __________ insorgono contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere g) e f) dell'art. 327 CPC. I ricorrenti rimproverano sostanzialmente al Pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare là dove queste avrebbero evidenziato il grave errore commesso dall'istante nella progettazione del posteggio, tale da aver reso inutilizzabile il suo progetto, ciò che basta a dimostrare l'esistenza del difetto, rispettivamente la fondatezza della loro opposizione al pagamento del saldo delle sue pretese e di quella per danni fatta valere in via riconvenzionale.
Con osservazioni 10 marzo 2003 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
In merito alla mancata applicazione da parte del Pretore delle norme SIA, con la quale i ricorrenti dissentono, va innanzi tutto rilevato che essi non traggono nessun tipo di conseguenza da questa scelta del primo giudice. In questo senso la loro censura è da trattare alla stregua di una semplice critica e come tale non può essere considerata nell'ambito di un ricorso per cassazione, il cui scopo non è quello di dimostrare che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o finanche preferibile rispetto a quella adottata dal Pretore, bensì quello di evidenziare uno dei motivi di annullamento della sentenza indicati in modo esaustivo all'art. 327 CPC. A comprova dell'inconsistenza di questa censura dei ricorrenti, vi è inoltre il fatto che essi non contestano l'applicazione da parte del Pretore delle norme sul contratto di appalto (art. 363 segg. CO), ciò che basta per ritenere infondato il rimprovero relativo al mancato richiamo delle norme SIA da parte di quest'ultimo.
I ricorrenti non contestano, o comunque non lo fanno nei debiti modi, la qualifica giuridica data dal Pretore al contratto perfezionatosi con l'istante, da questi correttamente definito di appalto (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 34 e 49). La generica contestazione di cui al punto 5.2 del ricorso, là dove i ricorrenti rimproverano al primo giudice di non aver considerato che tra le incombenze dell'istante vi era anche la direzione lavori (attività che secondo la dottrina rientra nella definizione del mandato, cfr. Gauch, op. cit., n. 55), può rimanere indecisa, poiché i ricorrenti non attribuiscono al contratto concluso con l'istante una diversa qualifica, anche perché le risultanze istruttorie non hanno provato la loro allegazione circa l'estensione dell'incarico anche alla direzione lavori, attività che l'architetto non avrebbe comunque potuto svolgere in concreto, avendo i committenti interrotto il rapporto contrattuale prima ancora che iniziasse la costruzione del posteggio (doc. A).
L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, in Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Trattandosi come in concreto di una pretesa derivante da un contratto di appalto, spetta all’appaltatore che chiede il pagamento della mercede provare l'esistenza e l’entità del suo credito (Gauch, op. cit., n. 112). A tal fine l'istante, che ritiene di aver fornito una prestazione conforme alle pattuizioni e consona alle regole dell'arte, ha prodotto la fattura 16 giugno 1999 di complessivi fr. 15'857.- sulla quale, come detto, i convenuti hanno versato fr. 5'857.- il 30 luglio 1999 (doc. D), e fr. 6'300.- l’8 febbraio 2000 (doc. M), trattenendo la differenza quale minor valore dell'opera fornita, ritenuta difettosa per l'errore commesso dall'istante nel rilevare e disegnare il cavo della teleferica di proprietà della Fondazione __________.
I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera e, nel caso di colpa dell'appaltatore, di chiedere anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Nel caso che ci interessa, ossia quello regolato dall'art. 368 cpv. 2 CO, il committente che chiede la riduzione della mercede deve provare l'esistenza del difetto (Gauch, op. cit., n. 1507) e la sua tempestiva notifica (Gauch, op. cit., n. 2169; DTF 118 II 147, 107 II 176) e, nel caso chieda anche il risarcimento dei danni, deve inoltre provare l’esistenza del danno e il nesso causale adeguato tra lo stesso e il difetto (Gauch, op. cit., n. 1879 e 1885). Contestata dai ricorrenti è a questo proposito la conclusione del Pretore che non ha ritenuto difettoso l'intervento dell'istante, lo stesso avendo correttamente assolto l'incarico affidatogli, consistente nell'allestimento di quanto necessario ai fini dell'ottenimento della licenza di costruzione, di fatto rilasciata il 30 aprile 1999 (cfr. doc. III richiamato). Questa conclusione del primo giudice è arbitraria, non potendosi automaticamente dedurre dal rilascio della licenza edilizia la consegna di un'opera priva di difetti, ancorché eseguita secondo le indicazioni dei committenti. L'opera è in questo senso difettosa non solo quando non è conforme alle pattuizioni intervenute tra le parti (Gauch, op. cit., n. 1355), ma anche quando manca di una qualità alla quale il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, op. cit., n. 1361, 1406, 1434 e 1472), quale la sua utilità. In altre parole, un'opera inutilizzabile, ancorché eseguita secondo le regole dell'arte e le indicazioni del committente, è difettosa (Gauch, op. cit., n. 1413 e 1429).
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno evidenziato l'errore commesso dall'istante nel rilevare e riportare sui piani il cavo della teleferica che sovrasta il confinante fondo di proprietà della Fondazione __________ (cfr. perizia giudiziaria pag. 9 ad 2 e deposizione __________, verbale 16 novembre 2001, pag. 2). Secondo il perito giudiziario quest'errore ha reso irrealizzabile il posteggio progettato dall'istante (cfr. perizia, pag. 10 ad 3 e 5), ciò che basta per concludere all'esistenza del difetto, ben potendo i committenti attendersi a dei piani di costruzione utilizzabili. Ne discende che l'accertamento pretorile secondo il quale l'istante avrebbe fornito un'opera priva di difetti è arbitrario in quanto smentito dalle tavole processuali. Su questo punto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto e la vertenza decisa nel merito, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 332 cpv. 2 CPC.
Accertata la presenza di un difetto e la sua tempestiva notifica (art. 367 cpv. 1 CO), avvenuta non appena i committenti si sono resi conto della difformità dei piani dalla realtà (ovvero al momento dell'esecuzione vera e propria del posteggio, cfr. teste __________ e doc. E), resta ora da esaminare se questo difetto abbia cagionato un minor valore dell'opera, come preteso dai convenuti. Mentre l'istante sostiene la fattibilità del suo progetto nonostante l'errore di cui si è detto, il perito giudiziario sostiene che "il posteggio così come progettato non era più realizzabile" (cfr. perizia, pag. 10 ad 5, affermazione ribadita in sede di delucidazione orale della perizia, cfr. verbale 4 luglio 2001, pag. 11) poiché, "vista la reale posizione del cavo portante rispettivamente della teleferica; il posteggio così come progettato inizialmente non rispetta più le prescrizioni necessarie alla costruzione di teleferiche" (cfr. perizia, pag. 13 ad 2). Nello stesso senso il teste __________ secondo il quale il progetto dell'istante è stato modificato, "in sostanza si è trattato di un progetto completamente nuovo" (cfr. verbale 16 novembre 2001, pag. 3). La diversa valutazione espressa dal teste __________, secondo il quale lo spazio libero tra la cabina della funivia e il posteggio progettato dall'istante era comunque sufficiente, non basta ad inficiare il referto peritale, anche perché non si tratta di una valutazione tecnica, non avendo il teste una formazione in tal senso, e neppure è stata espressa sulla base di un esame dettagliato dei piani. A comprova del fatto che non è stato possibile realizzare il posteggio secondo i piani dell'istante, vi è inoltre la deposizione del teste __________, presidente della Fondazione __________, secondo il quale la "fondazione dispone ora di un posteggio che è un po' meno comodo di quello inizialmente previsto" (cfr. verbale 1° febbraio 2002, pag. 3; nello stesso senso il perito giudiziario, cfr. perizia, pag. 12 ad 9).
Secondo i committenti, ai quali compete l'onere di provare l'entità del minor valore della cosa (Gauch, op. cit., n. 1667), questo corrisponde nel caso concreto a quanto fatturato dall'istante in relazione alla progettazione del posteggio (fr. 4'247.20, cfr. risposta pag. 4). Sennonché, gli importi indicati dai convenuti e di cui alla fattura 16 giugno 1999 dell'istante si riferiscono non solo alla progettazione del posteggio ma anche a quella della casa, che non è in discussione. Per far fronte all'onere della prova che loro competeva, i convenuti avrebbero dovuto chiedere all'istante o al perito giudiziario di allestire due fatture separate, di cui una riferita unicamente alla progettazione del controverso posteggio. In assenza di una prova in tal senso, questa Camera può considerare unicamente le prestazioni fatturate dall'istante con esplicito riferimento ai rilevamenti e ai piani strettamente connessi con la realizzazione del posteggio, ovvero fr. 760.- per i piani di progetto e la sistemazione dell'accesso alle particelle n. __________, e fr. 560.- per la preparazione dei piani da allegare alla convenzione con la __________ (doc. B), per un totale di fr. 1'320.-, importo che corrisponde al minor valore dell'opera fornita dall'istante e che deve essere dedotto dalle sue pretese. L'istanza deve quindi essere accolta limitatamente a fr. 2'380.- oltre interessi del 5% dal 30 luglio 1999.
Per quanto attiene alla pretesa per danni fatta valere in via riconvenzionale dai convenuti, contrariamente a quanto dagli stessi preteso in questa sede, la conclusione del primo giudice, ancorché basata su premesse errate, non è arbitraria. Spetta infatti ai committenti che chiedono il risarcimento del danno a seguito di difetto dovuto a colpa dell’appaltatore (art 368 cpv. 2 in fine CO; Gauch, op. cit., n. 1302 e seg.), provare l'entità del pregiudizio, inteso quale diminuzione del patrimonio del committente, nonché il nesso causale tra il medesimo e il difetto, la colpa dell'appaltatore essendo presunta. A sostegno della loro pretesa per danni, quantificata in fr. 6'000.-, i convenuti hanno allegato delle fatture (doc. 19, 22, 23, 24 e fattura 13 febbraio 2001 Studio di ingegneria __________ di cui al doc. IV richiamato) delle quali non solo non è stato provato il pagamento e quindi la diminuzione del patrimonio dei committenti (cfr. DTF 129 III 18), ma neppure il nesso causale tra le prestazioni fatturate e il difetto dell’opera (Gauch, op. cit., n. 1327). Da queste prove documentali non è infatti possibile dedurre se si tratti di prestazioni supplementari resesi necessarie a dipendenza dell'errore commesso dall'istante e quindi già oggetto di una precedente fatturazione, oppure se si tratti di interventi necessari alla realizzazione del posteggio e al perfezionamento degli accordi con la proprietaria del fondo confinante. Neppure per le rivendicazioni relative ai pretesi danni subiti per i ritardi nell'edificazione della casa (fr. 10'000.-) e per i maggiori oneri di locazione (fr. 2'760.-), è stato dimostrato l'effettivo pagamento e il nesso di causalità con l'errore di progettazione commesso dall'istante; in questo senso anche il perito giudiziario non è stato in grado di dire se la mancata esecuzione del posteggio progettato dall'istante abbia cagionato dei maggiori costi e se del caso in che misura (cfr. verbale 4 luglio 2001 pag. 9 e 10). Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del Pretore, deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 3 febbraio 2003 di __________ e __________ __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, limitatamente al dispositivo n. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza i signori __________ e __________ __________ sono
tenuti solidalmente a versare all'arch. __________ __________
l'importo di fr. 2'380.- oltre interessi del 5% dal 30 luglio 1999.
§ Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva
l'opposizione ai precetti esecutivi no. 506795.01 e n.
506795.02 dell'UEF di Locarno.
§ La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 1'890.05, da
anticipare dall'istante, rimangono a suo carico per 1/3, mentre
per i 2/3 sono poste a carico dei convenuti in solido i quali
rifonderanno all'istante fr. 540.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 30.–
fr. 230.–
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico per i 9/10, mentre la rimanenza di 1/10 è posta a carico del resistente, al quale i ricorrenti verseranno fr. 250.- a titoli di ripetibili ridotte di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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