AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2003.10
Data decisione, Autorità: 04.04.2003, CCC
Incarto n. 16.2003.10
Lugano 4 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 gennaio 2003 presentato da
Contro
la sentenza 10 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 dicembre 2002 da
rappr. dal __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 2 dicembre 2002 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 165.- corrispondenti alla multa e alle spese inflitte a quest'ultima con decisione 6 marzo 2002 del Presidente della Commissione di polizia della Città di __________, sulla base di un rapporto di contravvenzione 4 febbraio 2002 per disturbo della quiete pubblica;
che all’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istan–za sostenendo di non aver potuto impugnare il decreto di multa sul quale l’istante basa la sua pretesa non avendolo mai ricevuto;
che con il querelato giudizio il primo giudice, considerata valido titolo esecutivo la documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la domanda;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: ribadisce di non aver potuto impugnare la decisione di multa poiché la stessa non le è mai stata notificata a __________ dove era allora domiciliata;
che con scritto 14 febbraio 2003 la controparte ha prodotto la documentazione a suo tempo trasmessa all'UEF di Bellinzona;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che, ancorché emessa in altro Cantone, la decisione in base alla quale l'istante procede è esecutiva in tutta la Svizzera, applicandosi l'art. 380 LEF;
che in ogni caso l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che la forza di cosa giudicata di una decisione, ovvero il suo carattere definitivo per mancata impugnativa da parte del destinatario, presuppone evidentemente che questa gli sia stata regolarmente notificata (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80);
che all'eccezione sollevata dall'escussa riguardo alla regolare notifica del decreto di multa (che comunque, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non deve necessariamente essere effettuata al domicilio dell'interessato bastando la notifica al suo luogo di dimora: art. 24 e 27 Loi sur les sentences municipales), la procedente non ha preso posizione poiché assente dal contraddittorio;
che contravvenendo all'onere della prova che le competeva (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 120, m. 3), l'autorità procedente ha omesso di dimostrare la corretta notifica alla ricorrente della decisione di multa 6 marzo 2002, peraltro inviata a un indirizzo di __________ dove, da verifiche effettuate da questa Camera presso l'Ufficio controllo abitanti di __________, la ricorrente non risiede più dal 1998;
che già solo per questo fatto, ovvero in assenza della prova del suo carattere definitivo, la risoluzione di multa 6 marzo 2002 non può costituire valido titolo esecutivo e non può quindi legittimare il rigetto definitivo dell'opposizione;
che il ricorso, che ha evidenziato l'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, deve così essere accolto e l’istanza decisa da questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 21 gennaio 2003 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo del Giubiasco è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 50.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta un’indennità di fr. 30.–.
II. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 70.–, sono poste a carico del __________ che rifonderà alla ricorrente un’indennità di fr. 50.– per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
– __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster