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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2003.8
Data decisione, Autorità: 05.02.2003, CCC
Incarto n. 16.2003.8
Lugano 5 febbraio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 gennaio 2003 presentato da
patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 15 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 novembre 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 25 novembre 2002 la __________ di __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 478.- oltre accessori rivendicati a saldo della fattura emessa il 19 settembre 2002 per prestazioni effettuate per conto della convenuta;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la menzionata fattura sottoscritta dalla convenuta;
che al contraddittorio la convenuta si è opposta all'istanza contestando in via preliminare la capacità di stare in giudizio dell'istante in quanto priva della personalità giuridica nonché la legittimazione del suo rappresentante, mentre nel merito ha contestato la validità del riconoscimento di debito prodotto dall'istante come pure il benfondato della pretesa;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella fattura 19 settembre 2002 sottoscritta dalla convenuta, ha accolto l'istanza respingendo le contestazioni sollevate da quest'ultima siccome attinenti al merito e quindi irrilevanti nell'ambito di una procedura di rigetto dell'opposizione;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale e materiale, in particolare per non avere accertato la mancanza della capacità di stare in giudizio dell'istante e per non aver accolto le sue eccezioni sollevate e atte a rendere verosimile l’inesistenza del credito posto in esecuzione;
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche (art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);
che nel caso di specie __________ non risulta avere personalità giuridica propria, in particolare non essendo iscritta a Registro di commercio in nessuna delle forme consentite, né conoscendosene persone fisiche responsabili qualora si trattasse di ditta individuale;
che pertanto, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, questa Camera non può che accertare la nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, poiché l'istante difetta della capacita processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che invece la nullità del PE -sollevata per lo stesso motivo- doveva se del caso essere sollevata mediante ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF);
che a dipendenza dell'esito del gravame non vi è necessità di verificare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente;
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla ricorrente, le stesse non potendo essere poste a carico dello Stato come da questa ventilato, non essendo il medesimo parte al procedimento (Rep 1997 n. 28 consid. 4);
che a titolo abbondanziale va rilevato che il maggior onere finanziario sopportato dalla ricorrente, ovvero quello relativo alla stesura del ricorso in cassazione, è solo in minima parte giustificato, tenuto conto del motivo del suo accoglimento;
che alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 gennaio 2003 di __________ è accolto.
Di conseguenza è accertata la nullità dell'istanza 25 novembre 2002 e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 15 gennaio 2003 del Giudice di pace del Circolo di Vezia.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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