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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2003.3
Data decisione, Autorità: 10.02.2003, CCC
Incarto n. 16.2003.3
Lugano 10 febbraio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 gennaio 2003 presentato da
Contro
la sentenza 18 dicembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 settembre 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 377.90 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 3 settembre 2002 la ditta __________ di cui __________ è titolare, ha convenuto in giudizio il dr. __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 377.90 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 21 luglio 2002 per la fornitura di un tappeto in moquette;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione da lui prodotta, ha accolto la domanda, rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato alla discussione;
che con scritto 14 gennaio 2003 il dr. __________ insorge contro il predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare alla discussione essendo stato impossibilitato a ritirare la citazione per gravi motivi di salute, a comprova dei quali produce documentazione medica;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella misura in cui il ricorrente non contesta la corretta notificazione degli atti giudiziari prevista dall'art. 124 cpv. 1 CPC, questa deve ritenersi validamente avvenuta anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna dell'atto in conformità (art. 124 cpv. 5 CPC);
che, con riferimento a tale circostanza, se il destinatario della notificazione di un atto giudiziario abbandona - ancorché temporaneamente e per motivi di salute - la sua residenza abituale (ciò che peraltro il ricorrente neppure pretende), egli è tenuto ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare i suoi diritti, sia designando un rappresentante, sia in altro modo che permetta la ricezione di atti importanti per la sua persona (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 120, m. 9);
che il solo fatto della malattia non è rende inefficace la notifica di un atto, sicché la documentazione medica prodotta dal ricorrente perde ogni rilevanza;
che, comunque sia e a titolo del tutto abbondanziale, nessuno degli attestati prodotti accerta l'incapacità del convenuto, a dipendenza delle infermità descritte, di ricevere la corrispondenza a lui indirizzata fra il 23 settembre (data dell'invio) e il 9 ottobre 2002 (data dell'udienza);
che di conseguenza il ricorrente non può dolersi della violazione del suo diritto di essere sentito e tantomeno pretendere di essere riconvocato a un'ulteriore udienza;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 2003 del dr. __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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