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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.101
Data decisione, Autorità: 06.05.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.101
Lugano 6 maggio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 dicembre 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 6 dicembre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8 ottobre 2002 nei confronti di
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 8 ottobre 2002 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 6'000.-, rivendicati a titolo di contributo alimentare arretrato dovuto alla figlia __________ (1988) per il periodo dal 14 aprile 2000 al 16 agosto 2002. A valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 20 ottobre 1992 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con la quale è stata omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio che prevedeva a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un contributo alimentare mensile a favore della figlia, di fr. 600.- fino al compimento del sesto anno di età, di fr. 750.- dal settimo al dodicesimo anno e di fr. 850.- dal tredicesimo al sedicesimo anno di età (doc. D). Il convenuto si è opposto all'istanza contestando innanzi tutto la legittimazione attiva dell'istante poiché destinataria del credito alimentare era semmai la figlia; nel merito ha riconosciuto il proprio debito limitatamente a fr. 5'500.-, riservandosi peraltro di farne valere l'estinzione in altra sede.
Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non essendovi identità tra il creditore (__________) e l'istante __________
Con osservazioni 26 dicembre 2002 l'escusso postula la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF). Quest'esame tende in particolare ad accertare, oltre al carattere esecutivo del titolo prodotto, l’identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l’escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF).
Le censure del ricorso sono corrette. Infatti, ancorché nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione il creditore indicato nel titolo esecutivo debba coincidere con la persona dell'istante (Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 80 LEF), nel caso specifico dell'incasso di un contributo alimentare per un figlio, vale l'art. 289 cpv. 1 CC secondo il quale i contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia. Ciò che viene inteso come la facoltà di chi detiene la potestà parentale di procedere in proprio nome all'incasso del contributo alimentare (Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 170; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 5 n. 18 e § 17 n. 23; DTF 109 II 372; JT 1978, 26). Ed è ciò che si verifica nella fattispecie, pacifica l'autorità parentale attribuita alla madre (doc. D, Convenzione, § 3). Contrariamente poi a quanto obietta il convenuto nelle osservazioni al ricorso, il principio indicato non è stato modificato o abrogato con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul diritto del divorzio (Breitschmid, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 276 CC, N. 18). Infine, la facoltà della procedente di incassare il contributo alimentare potrebbe essere data in concreto già in base alla lettera della sentenza di divorzio che indica nella madre la destinataria del contributo alimentare inteso al mantenimento della figlia.
Non concedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi indicati, il segretario assessore ha deciso in modo manifestamente contrario sia al diritto sostanziale, sia a un principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 13): ciò che comporta la cassazione del giudizio impugnato.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la prima sede alla parte istante non possono essere riconosciute ripetibili nella misura fissata dal primo giudice a favore della controparte, bensì unicamente un’indennità per compensare il dispendio di tempo causatole dalla procedura giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10), non essendo infatti ipotizzabile l’applicazione della TOA poiché l’istante non era rappresentata in giudizio (Rep 1990 210).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 6 dicembre 2002 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 novembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
istante, è posta a carico del convenuto. Questi rifonderà inoltre all’istante un‘indennità di fr. 50.-.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ con l’obbligo di versare alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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