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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.93
Data decisione, Autorità: 27.11.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.93
Lugano 27 novembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 presentato da
contro
la sentenza 28 ottobre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 febbraio 2002 da
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'645.10
oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 febbraio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3645.10 a saldo di diverse fatture emesse nel 2001 per inserzioni pubblicate nella rivista __________, edita dall'istante;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato il benfondato della pretesa di parte istante sulla base della documentazione prodotta e che il convenuto, assente dalla discussione, non ha contestato, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, eccependo anzitutto la nullità della procedura, rispettivamente della sentenza, siccome promossa nei confronti di una persona inesistente poiché la citazione è stata emessa nei confronti di __________, ossia omettendo il suo cognome;
che la censura è manifestamente infondata;
che infatti, se è vero che la citazione è stata erroneamente indirizzata a __________ (i due nomi propri del ricorrente), è altrettanto chiaro che l'omissione del cognome __________ non ha impedito a quest'ultimo di ricevere la citazione, come da lui ammesso nello scritto 29 settembre 2002 alla Pretura, in pretesa sostituzione della propria comparsa al contraddittorio del 1° ottobre 2002;
che di conseguenza, non avendo l'inesatta indicazione della parte comportato nessun pregiudizio per la stessa, non sono dati i presupposti né della nullità della sentenza, né dell'annullabilità dell'ordinanza di citazione (art. 143 CPC);
che le ulteriori contestazioni di merito proposte dal ricorrente non possono essere considerate siccome proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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