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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.80
Data decisione, Autorità: 09.04.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.80
Lugano 9 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 2002 presentato da
patr. __________
contro
la sentenza 9 settembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nell'ambito dell'azione possessoria promossa con istanza 18 luglio 2002 da
patr.
con la quale l'istante ha chiesto che le venissero consegnati determinati beni di sua proprietà in possesso della convenuta, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
All'udienza 31 luglio 2002 le parti si sono accordate nel senso che si sarebbero incontrate -unitamente al legale dell’istante- presso l’abitazione della convenuta e che in quell’occasione la stessa avrebbe consegnato alla figlia gli oggetti che riconosceva suoi. Il 20 agosto 2002 si è tenuta una discussione concernente gli oggetti contestati durante la quale la convenuta ha parzialmente avversato la pretesa dell'istante. A entrambe le udienze l'istante si è presentata accompagnata dal suo patrocinatore, mentre la convenuta ha partecipato sola.
2.Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla menzionata lista di oggetti, rivendicati da entrambe le parti, ha riconosciuto all’istante il possesso su gran parte degli stessi, ordinandone alla convenuta l’immediata consegna alla figlia.
Con osservazioni 10 ottobre 2002 (dalle quali dev'essere estromessa la documentazione allegata per la prima volta in questa sede: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) l'istante postula la reiezione del ricorso, sostenendo che la ricorrente, in ogni stadio della procedura, ha potuto capire la portata della vertenza e l'esatto significato di ciò che di volta in volta veniva discusso.
Il presente ricorso per cassazione è ammissibile, malgrado il rinvio dell'art. 374 CPC alla procedura di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC) che prevede la sola impugnazione davanti alla camera civile d'appello (art. 370 CPC). Infatti, silente al proposito il materiale legislativo, si ritiene che debba prevalere su questo disposto la norma di competenza per materia a decidere le azioni possessorie: mentre il pretore è esclusivamente competente se l'oggetto è un diritto reale immobiliare, quando oggetto della contesa è una cosa mobile la competenza è determinata dal valore della domanda (art. 373 CPC).Ciò che comporta - per forza di cose- la competenza anche del giudice di pace per le vertenze il cui valore è inferiore a fr. 2'000.-, rispettivamente del pretore per i valori superiori (art. 5 cpv. 1 LOG).Immutati i disposti processuali applicabili, ossia la procedura di camera di consiglio, sarebbe tuttavia estraneo al sistema vigente e in particolare contrario all'art. 327 CPC che sentenze emesse da giudici di pace siano impugnabili con il rimedio dell'appello. Se ne deve concludere che è il valore dell'oggetto a determinare anche il rimedio di diritto cui può essere fatto capo quando l'azione possessoria concerne - come detto- una cosa mobile. Questa conclusione non contrasta con la giurisprudenza nota su questo tema che ha finora confermato soltanto la competenza esclusiva del Pretore quando oggetto della lite è un diritto reale immobiliare (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 373, n. 882; I CCA 14 aprile 1994 in re S./ C.).
L’art. 327 lett. e CPC permette l'annullamento di una sentenza del Pretore o del Giudice di pace quando la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni o le sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova. In quest'ambito colloca la sua censura la ricorrente, facendo riferimento all'art. 39 CPC: ciò che è corretto poiché effettivamente la norma trova la sua ragione nel diritto delle parti di essere sentite, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 39 CPC, m. 4).
Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). Siffatta capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio. Quando il giudice ritiene che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi di un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC).
Un simile intervento del giudice si giustifica solo in presenza di circostanze particolari, oggettive o soggettive, che il giudice valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 376 consid. a con richiamo di giurisprudenza). Il giudice, procedendo d'ufficio, deve accertarsi se la parte appare essere nella condizione di capire -senza disporre di cognizioni giuridiche proprie- gli atti di procedura che le sono notificati e di agire in conformità con gli obblighi che essi comportano (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 39 CPC, m. 2; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 132). Non si tratta quindi di un'incapacità astratta, ma determinata da circostanze concrete (Frank/ Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, ed. 3, § 27/28, N. 25). Il solo fatto che un convenuto non sia patrocinato ancora non significa, in altri termini, che questi vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba designare un avvocato d'ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova.
Né l'oggetto del litigio appariva di complessità fattuale o giuridica particolare. L’azione promossa dall’istante è di natura sommaria (art. 361 per il rinvio di cui all’art. 374 CPC) e come tale intesa solo a chiarire questioni di fatto fondate sulla verosimiglianza (Stark, in Comm. di Basilea, 1998, Vorbemerkungen zu Art. 926-929 ZGB, N. 36) al fine di permettere all’istante di rientrare in possesso di determinati beni (Stark, in Comm. di Berna, 2001, n. 1 e 7 ad art. 927 CC), ma senza ottenere un giudizio sulla proprietà dei medesimi. Si è trattato cioè -anche nel concreto- di un contenzioso che non poneva difficoltà e poteva essere affrontato anche da una parte non patrocinata e sprovvista di formazione giuridica.
Stando così le cose, il mancato patrocinio della ricorrente dev'essere unicamente fatto risalire a una sua scelta consapevole e non a un errore di valutazione del giudice. Ne consegue che la ricorrente non può invocare con successo una pretesa lesione del propria diritto di essere sentita e che il ricorso dev'essere respinto, con il carico delle spese e delle ripetibili alla convenuta (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 20 settembre 2002 __________ è respinto.
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.- sono posti a carico della ricorrente che verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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