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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.74
Data decisione, Autorità: 12.02.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.74
Lugano 12 febbraio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 2002 presentato da
__________) rappr. __________, __________
Contro
la sentenza 13 agosto 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro, promossa con istanza 23 gennaio 2002 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 8'143.71 ridotti in sede di conclusioni a fr. 6'979.-- oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
__________ ha lavorato in qualità di pizzaiolo alle dipendenze della società __________ presso il Ristorante __________ dal 4 aprile al 14 luglio 2001, data per la quale egli ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro. La disdetta, inoltrata il 7 luglio 2001 e quindi intempestiva secondo il contratto 20 aprile 2001 (doc. 1, punto 4), è stata accettata dalla datrice di lavoro solo per il 5 agosto 2001 (doc. E). Sennonché, di fatto, il lavoratore non si è più presentato sul posto di lavoro già a far tempo dal 14 luglio 2001, adducendo un'incapacità lavorativa per malattia sulla base del certificato medico allestito lo stesso giorno dal dr. __________ (doc. G).
Con istanza 23 gennaio 2002 __________ ha convenuto in giudizio l’ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento (così come rettificato in sede di conclusioni) di complessivi fr. 6'979.28 a titolo diverso, segnatamente di ore straordinarie, di vacanze non godute, di assegni famigliari non percepiti e del salario per il mese di luglio 2001. La convenuta ha riconosciuto all'istante quest'ultima posta del credito, così come, in linea di principio, gli assegni familiari e il compenso per vacanze non godute. Per contro, ha contestato il pagamento di ore di lavoro straordinario, siccome non effettuate dal lavoratore che non rispettava neppure l'orario settimanale previsto. A proposito del sesto giorno lavorativo rivendicato dall’istante (giorno supplementare), la convenuta rileva che questo gli è sempre stato remunerato. Stante l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro a far tempo dal 14 luglio 2001, nonostante egli fosse chiaramente abile al lavoro avendo contemporaneamente iniziato un'attività presso terzi, la convenuta -in base all'art. 337d cpv. 1 CO- ha opposto in compensazione alle pretese del lavoratore un proprio credito, pari a 1/4 dello stipendio mensile. A questa domanda l'istante si è opposto, ritenendo giustificata da motivi medici la cessazione della sua attività a decorrere dal 14 luglio 2001.
Con il querelato giudizio il pretore, accertato il credito dell'istante così come postulato a titolo di salario per il mese di luglio, di assegni familiari e di compenso per vacanze non godute, ha respinto la pretesa riferita alle ore straordinarie. Dal totale riconosciuto e, accogliendo la tesi della convenuta, ha poi detratto fr. 802.50. L'istanza è così stata accolta limitatamente a fr. 2'340.50 oltre interessi del 5% dal 14 giugno 2001.
4.Con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale. Egli contesta anzitutto il fatto che il primo giudice abbia accordato alla convenuta la riduzione di un quarto del salario, ritenendo che vi sia stato da parte sua abbandono ingiustificato del posto di lavoro dopo il 14 luglio 2001. Ritiene comunque errato il conteggio effettuato dal pretore che ha calcolato l'indennità di cui all'art. 337d CO sulla base del salario mensile lordo senza dedurre la quota parte relativa alle vacanze e pari al 10,65%. In secondo luogo, il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver posto a suo carico, contrariamente a quanto prevede l'art. 21 CCNL, l’onere della prova del lavoro straordinario svolto. Lo stesso dicasi per il sesto giorno lavorativo effettuato dal ricorrente e che la convenuta non ha provato di aver remunerato.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
In merito al credito della convenuta ammesso sulla base dell’art. 337d CO, il ricorrente non critica la portata probatoria degli elementi di fatto che hanno indotto il giudice a concludere che il 14 luglio 2001 egli fosse in realtà abile al lavoro e che quindi non avesse validi motivi per astenersi dal prestare la sua attività lavorativa fino al temine del 5 agosto successivo. Sottilizza invece sulla considerazione di essere stato inidoneo al lavoro solo presso la convenuta, non invece presso terzi. L'argomento è inconsistente: anzitutto si tratta di un'inammissibile nuova allegazione (art. 321 CPC) che peraltro non è nemmeno conforme al certificato medico prodotto dall'istante stesso (doc. G); inoltre non configura nessun motivo di cassazione poiché non stabilisce nessun nesso con una concreta applicazione dell'art. 327 CPC.
D'altra parte, il primo giudice non ha nemmeno applicato in modo manifestamente errato l'art. 337d cpv. 1 CO quanto al calcolo dell'indennità. Dovendo procedere in tal senso, il pretore si è basato sul salario mensile lordo pattuito contrattualmente, ossia fr. 3'210.- (doc. 1). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, tale base di calcolo non è errata: infatti, mentre il testo di legge parla genericamente di salario, dottrina e giurisprudenza maggioritarie si riferiscono al salario mensile lordo (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, art. 337d CO, N. 2; Egli, in Kren Kostkiewicz/ Bertschinger/ Breitschmid/ Schwander, Handkommentar - Schweizerisches Obligationenrecht, 2002, art. 337d CO, N. 3). Comunque, anche a fronte di pareri discordanti sulla questione (cfr. Rehbinder, in Comm. di Berna, art. 337d CO, N. 3.) non sarebbe possibile considerare arbitraria la decisione del giudice.
Contestato dal ricorrente è inoltre il mancato riconoscimento da parte del pretore di 217,5 ore di lavoro straordinario. A prescindere dalle regole sul controllo delle ore svolte di cui all'art. 21 n. 2 del CCNL 98 dell'industria alberghiera e della ristorazione, l'istante ha versato agli atti tabelle pacificamente allestite dalla convenuta con i turni di lavoro dei diversi dipendenti. Quegli orari erano però solo indicativi (teste __________), tanto che lo stesso istante, in sede di interrogatorio formale ha affermato, in parziale contrasto con le indicazioni scritte (doc. D), che avrebbe dovuto lavorare ogni giorno dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 23.00. Orbene, a fronte di nessun controllo tabulare del lavoro svolto, non è possibile rimproverare al giudice di aver fatto capo alle prove testimoniali le quali, quasi univocamente, accertano che l'istante non si atteneva agli orari pattuiti arrivando più tardi, ma soprattutto lasciando il lavoro regolarmente in anticipo. Così il __________, secondo il quale l'istante molto spesso smetteva 20 minuti o mezzora prima tanto il pomeriggio quanto la sera…anche la mattina arrivava sovente in ritardo; la __________ secondo cui l'istante non rispettava un orario fisso ma andava via quando voleva, in genere alle 14.30, rispettivamente alle 22.30 la sera, questo quasi sempre; il teste __________ che afferma: l'istante se ne andava regolarmente fra le 22.30 e 22.45; e il __________ che ha confermato che l'istante se ne andava via regolarmente mezz'ora prima, questo il pomeriggio e la sera. L’istante medesimo non ha peraltro negato tale circostanza, ammettendo di aver lasciato il posto di lavoro prima dell’orario stabilito, ancorché limitandosi a sostenere di averlo fatto con il consenso del superiore (IF ad 4 e 5). Conseguendone la sostenibilità delle conclusioni del pretore nel senso che il lavoratore, in realtà, finisse per prestare le canoniche 8 ore e 40 minuti (sentenza, pag. 3).
Per gli stessi motivi, ovvero perché confortata dalle tavole processuali, non può essere censurata la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante è stato remunerato anche per il giorno lavorativo supplementare effettuato. Lo si deduce in particolare dal __________ che ha affermato: sono sicuro che il giorno in più è stato pagato anche al __________ in quanto ricordo che contava i soldi dello stipendio in mia presenza e chiedeva anche a me se ero stato pagato; ma anche da altre prove in tal senso, ossia che il sesto giorno veniva retribuito regolarmente: o alla fine della settimana, o alla fine del mese: __________. D’altro canto, come giustamente rilevato dal primo giudice, anche l’affermazione di quest’ultimo in sede di interrogatorio formale secondo cui percepiva un salario netto di fr. 3’300.- (cfr. IF, ad 6), ovvero più del salario lordo concordato (fr. 3'210.-), non fa che confortare la conclusione pretorile. Non può invece condurre all'arbitrio l'affermazione del ricorrente secondo cui la sua risposta in sede di interrogatorio formale sarebbe frutto di un'incomprensione, dal momento che egli intendeva l'esatto contrario di quanto affermato (ricorso, in fine): circostanza che evidentemente non può essere ascritta al Pretore.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso con il quale il ricorrente non ha rilevato nessun motivo di cassazione dev'essere respinto. Alla parte convenuta non vengono assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 agosto 2002 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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