AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.72
Data decisione, Autorità: 02.04.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.72
Lugano 2 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 agosto 2002 presentato da
patr. dall'avv. dott. __________
contro
la sentenza 31 luglio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 7 giugno 2001 nei confronti di
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'000.- oltre accessori, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona,
domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.__________ e __________ hanno sottoscritto il 10 marzo 1995 un contratto di locazione avente per oggetto il fondo n. __________RFD di __________ di proprietà di quest'ultimo, sul quale si trova uno stabile commerciale adibito a garage per riparazioni, autolavaggio, esposizione, vendita, magazzino, ecc. (doc. A). Nel 1999, su richiesta della conduttrice che necessitava di maggiori spazi espositivi, le parti si sono accordate di cambiare il luogo di lavaggio dei telai e dei motori delle vetture, ciò che ha però reso necessaria la sostituzione del sollevatore (lift) per veicoli con uno nuovo, a forbice, fornito dalla ditta __________. Secondo la conduttrice questo nuovo sollevatore non si sarebbe però rivelato idoneo, richiedendo ripetuti interventi di riparazione che neppure la ditta fornitrice è stata in grado di eliminare in modo definitivo; tanto che il 14 marzo 2000, dopo un cedimento della stessa macchina, essa si è resa inutilizzabile, con conseguente impossibilità di procedere a determinate attività dell'officina. Ne sarebbe conseguita una perdita finanziaria che __________ quantifica in fr. 5'000.- per il periodo da metà marzo a fine maggio 2000.
Dal canto suo la ditta __________alla quale il convenuto ha denunciato la lite, ha contestato ogni sua responsabilità.
Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato che l'impianto sollevatore controverso non era parte integrante del contratto di locazione, ma era di proprietà dell'istante sulla base di un contratto di permuta concluso tra le stesse parti della locazione, ha respinto l'istanza, ritenendo tardiva la notifica dei difetti che l’istante ha effettuato oltre un anno dopo la consegna del sollevatore, considerando il medesimo adeguato all’uso e ai locali cui era destinato e comunque rilevando che l'istante non ha provato il contestato danno di fr. 5'000.-.
Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver anzitutto arbitrariamente valutato le prove, in particolare di aver ritenuto provata tra le parti la conclusione di un contratto di permuta, nonostante dello stesso non vi sia nessuna traccia nelle risultanze istruttorie. Inoltre, considera arbitrario l'accertamento del primo giudice là dove conclude alla tardività della notifica dei difetti e, d'altra parte, all'idoneità della macchina, nonostante il diverso parere del perito giudiziario secondo il quale il sollevatore scelto dal convenuto non era adatto al locale dov'è stato collocato, ciò che sarebbe in urto con i suoi obblighi contrattuali, conseguendone il danno da lei chiesto che ritiene sufficientemente provato.
Con osservazioni 13 settembre 2002 il convenuto postula la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
In merito alla proprietà del sollevatore bisogna innanzi tutto rilevare che le risultanze istruttorie non permettono di determinare con chiarezza a chi appartenga. Mentre la fattura __________ (doc. 2) e l’aggiunta 10 marzo 1995 al contratto di locazione sembrano avvalorare la tesi del convenuto secondo la quale gli impianti presenti nei vani locati all'istante apparterebbero a quest'ultima, altri elementi (come la lettera del patrocinatore della stessa parte convenuta 13 aprile 2000: doc. 12) sembrano andare in senso opposto. Ad ogni buon conto la questione circa la proprietà del sollevatore fornito dalla ditta __________, ovvero circa la contestata conclusione di un contratto di permuta, può rimanere irrisolta siccome non decisiva ai fini dell’esito della lite.
Infatti, indipendentemente dal contratto che sta alla base dei rapporti fra le parti e anche nell'ipotesi -sostenuta dalla ricorrente- che il sollevatore sia stato incluso nella locazione, la conclusione impugnata non è arbitraria poiché in ogni caso la ditta istante non ha fatto fronte all’onere probatorio sul presupposto del danno. Al proposito dev'essere ricordato che il conduttore che si duole di un vizio della locazione, verificatosi dopo la consegna dell'ente locato, può chiedere al locatore il risarcimento dei danni che gliene sono derivati (art. 259e CO), ovvero procedendo in giudizio sulla base dei presupposti della responsabilità contrattuale: l'esistenza di un difetto della cosa, il danno, il nesso di causalità adeguato, mentre la colpa del locatore è presunta. La prova di questi presupposti incombe al conduttore (SVIT, Kommentar, 1998, art. 259e CO, N. 6 e 23).
Nel caso concreto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'istante non ha fatto fronte a quest'onere. Ancorché confrontato con la chiara contestazione dell'importo da parte del convenuto, essa né ha tentato una qualsiasi dimostrazione del proprio pregiudizio, né ha nemmeno sostenuto (ciò che comunque non sarebbe bastato) il motivo che porta alle cifre esposte, comunque indicate come danno parziale (replica, ad 4 e 5). In particolare non ha dimostrato di aver subito una perdita mensile di fr. 2'000.-, a dipendenza degli inconvenienti lamentati al sollevatore, prova che la conduttrice avrebbe potuto fornire all'appoggio di documentazione contabile o di una valutazione peritale. D'altra parte, solo in questa sede la ricorrente afferma l'impossibilità di cifrare il danno (ricorso, ad 11), chiedendo implicitamente l'intervento del giudice giusta l'art. 42 cpv. 2 CO. Si tratta tuttavia di un'inammissibile allegazione nuova (art. 321 CPC), comunque riferita a un tema cui l'istante non ha prestato attenzione, nemmeno fornendo al giudice elementi tali da metterlo in condizione di eventualmente condividere la stima proposta.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, di natura prevalentemente appellatoria, dev'essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 11 agosto 2002 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 260.-
b) spese fr. 40.-
fr. 300.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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