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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.70
Data decisione, Autorità: 10.02.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.70
Lugano 10 febbraio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 agosto 2002 presentato da
contro
la sentenza 15 luglio 2002 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 giugno 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 448.- nonché il rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n.__________ dell'UEF di Acquarossa,
domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 2 giugno 2002 __________ società che si occupa tra le altre cose dell'organizzazione di vacanze, ha convenuto __________ davanti al giudice di pace del Circolo di Malvaglia per ottenere il pagamento di fr. 448.- a titolo di penale e spese a dipendenza del preteso annullamento di un viaggio (volo e soggiorno con destinazione __________). Il convenuto si è opposto all'istanza, negando di aver concluso qualsiasi contratto con l'istante alla quale sostiene di essersi rivolto unicamente per un'offerta.
Con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo provata, in assenza di una prova scritta, la conclusione di un contratto.
3.Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, non ritenendo provata la conclusione tra le parti di un contratto, erroneamente assoggettato all’esigenza della forma scritta. In particolare afferma che nel settore non è d'uso la sottoscrizione di un contratto scritto, ma -a conferma del mandato- si chiede al cliente un acconto; ciò che tuttavia, nel caso particolare, non è avvenuto. Comunque, rimprovera al giudice di pace di non aver correttamente valutato l'affermazione di convenuto di essersi recato nell'agenzia per comunicare la rinuncia al viaggio, ciò che implicitamente equivale all'ammissione del conferimento di un mandato. Con scritto del 2 settembre 2002 __________ ritiene il ricorso infondato.
La replica presentata il 10 settembre 2002 dalla ricorrente deve essere estromessa dall’incarto poiché la procedura applicabile (art. 331 CPC) non prevede tale possibilità.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali siccome riferite alla valutazione delle prove da parte del primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, conseguendone che la mancata prova delle circostanze costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, in Comm. di Berna, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica e a fronte alle contestazioni del convenuto in merito a qualsiasi accordo tra le parti, spettava all'istante, che pretende il pagamento di una penale per annullamento di un contratto di viaggio, provare gli estremi di una simile pattuizione, ovvero che vi era stato tra le parti uno scambio di volontà reciproche e concordanti aventi per oggetto la prenotazione da parte del convenuto di un soggiorno di vacanze (art. 1 CO; Bucher, in Comm. di Basilea, 1996, n. 20 ad art. 1 CO; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 35 e 36). L'istante ha bensì accennato al fatto di avere la prova dei fatti addotti (testi a disposizione), in particolare che i contatti non si erano limitati alla richiesta di un'offerta, ma non ha mai proposto al giudice di assumere tali prove. Mancando così la dimostrazione della conclusione di un contratto, l'istante non può quindi pretendere dal convenuto – su quella base – il pagamento di una penale per annullamento del medesimo.
Neppure l'affermazione del convenuto sulla rinuncia al viaggio giova alla tesi della ricorrente, poiché tale comunicazione può essere intesa come una non accettazione della pretesa offerta, o fors'anche come un indizio sull'intesa la cui mancata valutazione da parte del primo giudice non rappresenta tuttavia arbitrio.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre al resistente non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo il suo scritto 2 settembre 2002 essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 8 agosto 2002 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvagia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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