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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.69
Data decisione, Autorità: 20.08.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00069
Lugano 20 agosto 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 maggio 2002 presentato da
contro
la sentenza 10 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 aprile 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'625.30 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
richiamato il decreto 7 agosto 2002 della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello con cui il ricorso è stato trasmesso per competenza a questa Camera;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 3 aprile 2002 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'499.50, oltre accessori, a saldo della fattura 19 luglio 2001 emessa per forniture di zucchero, pretesa alla quale il convenuto ha opposto in compensazione un proprio credito a titolo di provvigioni, derivante da contratto di mandato;
che con il querelato giudizio il segretario assessore ha integralmente accolto l'istanza non avendo il convenuto comprovato il credito opposto in compensazione;
che con allegato 28 maggio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 28 maggio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a contestare sommariamente le conclusioni del primo giudice e a richiamare (formalmente) alcune norme di legge sul contratto d'agenzia, senza indicarne il motivo;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 28 maggio 2002 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________ la somma di fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.
Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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