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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.63
Data decisione, Autorità: 10.07.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.67
Lugano 24 gennaio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 agosto 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 5 luglio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 4 giugno 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Dopo aver escusso __________ per l'incasso di fr. 3'450.-, richiesti per titoli diversi ma comunque connessi con la locazione di un appartamento sito in __________, con istanza 4 giugno 2002 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo, limitatamente all'importo di fr. 2'300.-, indicando che si trattava della pigione dei mesi di febbraio e di marzo 2002 per l'appartamento e per un box. A valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione dell'appartamento, sottoscritto il 4 gennaio 2002, per una pigione mensile di fr. 950.- oltre a fr. 100.- quale acconto spese accessorie, e il contratto di ugual data concluso dal conduttore con __________, concernente la locazione di un box per una pigione annua di fr. 1'200.-. Il convenuto si è opposto all'istanza, ritenendo di nulla dovere al locatore che lo avrebbe indotto in errore al momento della conclusione del contratto, garantendogli il ripristino dell'ente locato che non ha invece mai avuto luogo.
Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito unicamente nel contratto di locazione dell'appartamento, ha accolto l'istanza per l'importo di fr. 2'950.-, pari alla pigione per i mesi di febbraio e marzo 2002, ossia fr. 1'900.-, oltre alla garanzia di fr. 1'050.- che il conduttore non avrebbe versato.
Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato l'art. 86 CPC, riconoscendo all'istante più di quanto dallo stesso richiesto, sia per quanto attiene all'importo oggetto dell'istanza, sia per gli interessi di mora. Ammette tuttavia che il rigetto provvisorio dell'opposizione venga concesso limitatamente alla somma di fr. 2'100, oltre interessi del 5% dal 21 marzo 2002.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, art. 84, N. 50). Nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163).
D'altra parte, anche nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione vale la norma invocata dal ricorrente (art. 86 CPC) secondo cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa (art. 25 LALEF; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 86, m. 2).
Nella fattispecie, il segretario assessore, dopo aver correttamente evidenziato l'esistenza di un valido riconoscimento di debito unicamente nel contratto concernente l'appartamento (doc. B), ha erroneamente concesso il rigetto dell'opposizione per un importo non contemplato nell'istanza, contravvenendo in modo manifesto alla norma processuale invocata in questa sede. Infatti, mentre il procedente aveva chiesto il rigetto dell'opposizione per l'importo di fr. 2'300.- a titolo di affitto non pagato: febbraio '02, marzo '02 (Due mesi d'affitto compreso box a Fr. 1'150.-) oltre agli interessi del 5% dal 1°febbraio 2002, il segretario assessore non solo ha pronunciato il rigetto per la somma capitale di fr. 2'950.-, superiore a quella chiaramente indicata dall'istanza, ma per giungere a tale somma ha preso in considerazione un credito sì indicato nel precetto esecutivo, ma tacitamente abbandonato dal creditore in sede di rigetto, ossia la garanzia di fr. 1'050.- di cui al punto 6 del contratto. Simile decisione, in urto con il diritto processuale (art. 327 lett. g CPC), dev'essere cassata.
Accogliendo il ricorso, la Camera -ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC- è chiamata a decidere il merito della controversia, tenendo conto della proposta di giudizio qui formulata dallo stesso escusso che definisce il proprio debito in fr. 2'100.-, pari a quanto indicato nell'istanza relativamente alla pigione e all'anticipo per spese accessorie di due mesi per la locazione dell'appartamento (doc. B, punti 4 e 5).
Per quanto riguarda gli interessi di mora, calcolati dal primo giudice a partire da date diverse a seconda della scadenza dei singoli crediti, il ricorrente postula che, per l'intera somma riconosciuta, essi decorrano solo dal 21 marzo 2002, data di una diffida di pagamento, indicata dal creditore come messa in mora del conduttore (art. 257d CO) (doc. D). Sennonché, il debitore di pigioni la cui scadenza è stabilita contrattualmente -come nel caso concreto- è in mora già con il trascorrere di quei termini, senza necessità per il creditore di interpellarlo ogni volta (Weber/ Zihlmann, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 257c CO, N. 2; Staehelin, op. cit., art. 82 LEF, N. 32). In tal senso, il ricorso (su questo punto) dev'essere respinto. Per contro, visto l'accordo sul pagamento di rate mensili anticipate (doc. B, punto 4), le date di decorrenza degli interessi di mora indicate in sentenza sono esatte, a prescindere, ovviamente dalla prima, non riferita alle pigioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 5 agosto 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 luglio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, limitatamente al dispositivo no. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è accolta.
Di conseguenza, limitatamente all'importo di fr. 2'100.- oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2002 su fr. 1'050.- e dal 1° marzo 2002 su fr. 1'050.-, è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona.
II. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
__________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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