AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.50
Data decisione, Autorità: 22.11.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00050
Lugano 22 novembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 2002 presentato da
contro
la sentenza 22 marzo 2002 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella procedura promossa con istanza 30 maggio 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE
n. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 maggio 2000 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di fr. 1'086.45 corrispondenti al saldo delle fatture emesse il 30 settembre e il 29 ottobre 1999 per interventi di riparazione eseguiti presso l'esercizio pubblico gestito da quest'ultimo;
che il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo la difettosità dell'intervento di riparazione eseguito dalla società istante;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, trattando l'istanza secondo gli art. 291 e segg. CPC, ha condannato il convenuto al pagamento dell'importo chiesto dall'istante, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al PE sopra menzionato;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, mentre con osservazioni 11 luglio 2002 la controparte chiede che il ricorso sia respinto;
che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che una persona giuridica -com'è in concreto l'istante- agisce nel processo per mezzo dei suoi organi, così come iscritti a Registro di commercio (art. 38 cpv. 1 CPC; art. 55 CC);
che nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'istanza, contrariamente a quanto previsto dall'art. 292 lett. f CPC, non è sottoscritta da nessuno;
che simile carenza non è poi stata sanata dalla partecipazione all'udienza -per conto dell'istante- di __________ (direttore), non godendo quest'ultimo della facoltà di vincolare individualmente la società __________ poiché iscritto a Registro di commercio con firma collettiva a due, né essendo egli stato debitamente designato dalla società (e per essa dai suoi organi) a rappresentarla davanti al Giudice di pace;
che l'accertamento d'ufficio dell'assenza di un presupposto processuale può avvenire anche in sede di ricorso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 142, m. 3 e 4);
che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che constatata la nullità dell’istanza 30 maggio 2000 in base all'art. 142 cpv. 2 CPC, ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza, rendendosi così inutile l'esame delle censure ricorsuali;
che tasse e spese seguono la soccombenza, mentre al ricorrente non vengono assegnate ripetibili di questa sede, data l'irrilevanza delle censure proposte.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
L’istanza 30 maggio 2000 __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 22 marzo 2002 del Giudice di pace del circolo della Melezza.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster