AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.37
Data decisione, Autorità: 31.05.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00037
Lugano 31 maggio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 24 aprile 2002 presentato da
contro
la sentenza 10 aprile 2002 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 25 gennaio 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di 411.95 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 25 gennaio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 411.95 a saldo della fattura emessa l'11 aprile 2001 per la fornitura di merce a quest'ultima, oltre alle spese di stoccaggio della merce fatturate il successivo 8 novembre 2001;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale la convenuta –assente dal contraddittorio– non ha opposto nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 24 aprile 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 24 aprile 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare, per la prima volta e quindi tardivamente (l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni) la pretesa dell'istante;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 22 aprile 2002 __________ è nullo.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster