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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.30
Data decisione, Autorità: 07.05.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00030
Lugano 7 maggio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 presentato da
Contro
la sentenza 22 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 6 luglio 2001 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'697.05 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n.
dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 22 marzo 2002 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, in parziale accoglimento dell'istanza inoltrata il 6 luglio 2001 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest'ultimo l'importo di fr. 2'068.30 oltre accessori, corrispondenti alle pigioni da questi pagate in eccedenza sulla base del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 gennaio 1985;
che con atto ricorsuale 29 aprile 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 7'240.80;
che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404 segg. CPC;
che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);
che contrariamente a quanto ventilato dal ricorrente, questo termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);
che poiché, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione gli è stata notificata il 24 marzo (verosimilmente trattasi del 25 marzo poiché il 24 corrisponde a una domenica), il ricorso spedito il 29 aprile 2002 (cfr. timbro postale) è ampiamente tardivo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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