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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.19
Data decisione, Autorità: 23.04.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00019
Lugano 23 aprile 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 2002 presentato da
contro
la sentenza 5 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 gennaio 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 gennaio 2002 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 4'470.- corrispondenti a pigioni per i mesi da giugno a settembre 2001, dipendenti da un contratto di locazione sottoscritto l'8 settembre 1994;
che con il querelato giudizio il segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione al quale il convenuto, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio: il ricorrente giustifica il mancato pagamento delle pigioni a dipendenza dei difetti presenti nell'ente locato, e contesta la notifica del precetto esecutivo in quanto avvenuta non al suo domicilio di __________, ma a __________ dove lavora;
che con scritto 22 aprile 2002 la controparte riconferma la propria pretesa;
che il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene domande di ricorso, né precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 CPC), impone la verifica da parte di questa Camera;
che mentre le contestazioni sul merito della lite (in particolare le motivazioni addotte a sostegno del mancato pagamento delle pigioni), non possono essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), appare rilevante l'eccezione dell'escusso sulla notifica del precetto esecutivo;
che il principio secondo cui il debitore dev'essere escusso al suo domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF), a prescindere dai fori speciali di cui agli art. 48 e segg. LEF, crea l'obbligo di procedere al cosiddetto foro esecutivo ciò che costituisce norma cogente da rispettare d'ufficio (Schmid, in Comm. di Basilea, ed. 1, art. 46 LEF, N. 6 e 7);
che al proposito non è ammesso nessun tipo di proroga del foro, nemmeno per mezzo del tacito consenso dell'escusso, dovendosi rispettare il principio dell'unità dell'esecuzione, in funzione dell'esigenza di garantire a tutti i debitori lo stesso trattamento (Schmid, op. cit., N. 7 e 8);
che tuttavia, un precetto esecutivo che comunque è stato notificato al debitore il quale ha tempestivamente potuto interporvi opposizione (come in concreto) e che non è stato oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF, è in sé valido, ma non è atto a costituire foro per la successiva procedura esecutiva (Schmid, op. cit., N. 8);
che pertanto l'argomento sollevato in sede giudiziaria dal ricorrente deve valere come eccezione di carente competenza del giudice interpellato per ottenere il rigetto dell'opposizione;
che, in concreto, essa comporta l'esame d'ufficio del presupposto processuale in questione (art. 97 CPC), rispettivamente la nullità della sentenza impugnata se essa emana da un giudice incompetente (art. 142 lett. a CPC);
che è il caso in concreto, dal momento che la competenza territoriale costituisce presupposto processuale se il foro, come già ricordato per quanto riguarda l'esecuzione, è inderogabile e poiché il giudice competente nei confronti di un escusso domiciliato a __________ (distretto di Mendrisio) non può essere il Pretore di Lugano;
che pertanto la sentenza impugnata dev'essere cassata in virtù dell'art. 327 lett. a CPC, con il carico delle spese alla parte resistente.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 5 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.- sono poste a carico di __________ la quale verserà al ricorrente un'indennità di fr. 30.- per questa sede.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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