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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.17
Data decisione, Autorità: 17.04.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00017
Lugano 17 aprile 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 febbraio 2002 presentato da
contro
la sentenza 14 febbraio 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 9 ottobre 2001 nei confronti del
(rappr. dal __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 581.70 a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 9 ottobre 2001 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 581.70 corrispondenti al danno che lo stesso sostiene aver subito il 15 giugno 2001 nell'eseguire una manovra di posteggio in un'area adibita a tale scopo nel Comune di __________, e meglio la lacerazione di un pneumatico a seguito dello sfregamento contro il bordo del marciapiedi;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità;
che il giudice di pace, sulla base della documentazione allegata all'istanza e delle contestazioni sollevate dalla parte convenuta, ha respinto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame l'istante è insorto contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento, anzitutto dolendosi di non aver potuto partecipare all'udienza e di non aver goduto di un rinvio della stessa, richiesto per impegni professionali, inoltre rimproverando al primo giudice di non aver ritenuto provata la sua pretesa;
che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 327 lett. e CPC), va rilevato che la reiezione della domanda di rinvio dell'udienza non può essere censurata;
che infatti, una richiesta di rinvio, oltre a dover basarsi su un motivo grave (art. 136 CPC), dev'essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza o meno della stessa e, in caso di accoglimento della domanda, di notificarlo in tempo utile alla controparte (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 136, m. 7);
che nel caso di specie è fuori di dubbio che la richiesta di rinvio, formulata telefonicamente il giorno stesso dell'udienza per motivi professionali (peraltro non sostanziati nemmeno in questa sede), era (al di là della serietà del motivo addotto) intempestiva, tanto più che il ricorrente medesimo nel suo scritto 14 dicembre 2001 (relativo a un precedente rinvio) aveva esplicitamente escluso -in vista di una riconvocazione- unicamente le date di venerdì 11 gennaio 2002 e di venerdì 15 febbraio 2002, indicazioni cui il giudice di pace si è attenuto;
che la reiezione della domanda di rinvio non costituisce pertanto violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost) e non può comportare la cassazione della sentenza e ciò, tenuto conto delle difficoltà di comparsa dell'istante, anche con riferimento alla facoltà di rappresentanza davanti al giudice di pace (/art. 64a cpv. 3 CPC);
che anche nel merito il ricorso è infondato ritenuto che il ricorrente, al quale incombeva l'onere della prova (art. 8 CC), ha offerto elementi di giudizio riguardanti il danno subito, ma non la responsabilità del convenuto, verosimilmente fondata sull'art. 58 CO, ovvero un eventuale stato difettoso del marciapiede, contestato dall'ente convenuto;
che di conseguenza, mancando la prova di un presupposto della responsabilità ipotizzata dall'istante, la conclusione del primo giudice non è sicuramente arbitraria;
che a dipendenza dell'infondatezza dell'istanza, non torna conto di pronunciarsi sulla mancanza dell'autorizzazione a stare in lite a favore del convenuto (art. 13 cpv. 1 lett. l LOG), ritenuto che l'esito della lite è da addebitare unicamente alla carenze probatorie dell'istante;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 25 febbraio 2002 del __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 60.- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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