AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.15
Data decisione, Autorità:
13.03.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00015
Lugano
13 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
febbraio 2001 presentato da
contro
la sentenza 7 dicembre 2001 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 10 ottobre 2001 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
sentenza 7 dicembre 2001 il Giudice di pace del Circolo di Lugano ha rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 407.80, corrispondenti ai contributi
personali dallo stesso dovuti per il 2000 oltre la tassa di diffida;
che
con atto ricorsuale 12 dicembre 2001, pervenuto a questa Camera soltanto il 6
marzo 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
con scritto 7 febbraio 2002 alla Giudicatura di pace la __________ aveva dichiarato
di ritirare l'istanza di rigetto in esame;
che
il 12 marzo 2002 il competente Ufficio di esecuzione di Lugano ha confermato di
aver annullato l'11 febbraio 2002 la procedura esecutiva su richiesta della
creditrice;
che
decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ che l’istanza di
rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;
che
così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese.
Richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. L’istanza
di rigetto dell’opposizione 10 ottobre 2001 della
e il ricorso 12 dicembre 2001 di __________, sono privi d’oggetto e le relative
procedure stralciate dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster