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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2012.42
Data decisione, Autorità: 18.06.2012, IIICC
Titolo: Ammonimento per condotta processuale scorretta
Incarto n. 13.2012.42
Lugano 18 giugno 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.10 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa in data 10 gennaio 2012 da
RE 1 rappr. da RA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
E ora sul ricorso (recte: reclamo) 24 maggio 2012 di RE 1 contro la decisione 14 maggio 2012 con cui il Pretore ha ammonito RE 1 e il suo rappresentante RA 1 ai sensi dell’art. 128 CPC e ha respinto l’istanza 10 maggio 2012 di parte attrice, condannandola al versamento di tassa e spese di giustizia;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 10 gennaio 2012 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 56'219.95 oltre interessi. Con ordinanza 30 gennaio 2012 il Pretore ha quindi assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta di causa, termine prorogato di ulteriori 30 giorni il 21 febbraio 2012.
In data 7 maggio 2012 la parte convenuta ha inoltrato la propria risposta di causa, carente in merito alla specificazione dei mezzi di prova, ragione per cui il Pretore, con ordinanza 8 maggio 2012 – rettificata in data 9 maggio 2012 – le ha assegnato un termine di 10 giorni per rimediare alla mancanza.
Con scritto 10 maggio 2012 l’attrice ha chiesto al Pretore di notificarle una copia della risposta malgrado le carenze formali della stessa. La richiesta è stata respinta dal primo giudice il quale, inoltre, rilevato che il rappresentante dell’attrice “… si è finora distinto in seguito a esternazioni proceduralmente inadeguate e fuori luogo, passibili di sanzione ex art. 128 CPC”, ha ammonito RE 1 e il suo rappresentante RA 1 ai sensi dell’art. 128 CPC condannando la parte attrice al pagamento di fr. 200.- quali spese processuali.
B. Con reclamo 24 maggio 2012 RA 1 si aggrava contro la decisione 14 maggio 2012, chiedendone la riforma nel senso di annullare la decisione pretorile. Il reclamante nega di aver mantenuto una condotta inadeguata, ineducata o irriverente.
Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerato
in diritto: 1. Va qui anzitutto rilevato che l’ordinanza 14 maggio 2012 qui impugnata contiene in realtà due decisioni, e meglio un ammonimento ex art. 128 CPC nei confronti di RE 1 e del suo rappresentante RA 1 e la reiezione dell’istanza 10 maggio 2012 di RE 1. L’ammissibilità del reclamo è quindi da esaminare separatamente per le due decisioni.
Il reclamo su questo punto è dunque inammissibile.
Anche su questo punto il reclamo è quindi inammissibile.
Non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo neppure è stato intimato.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 24 maggio 2012 di RE 1è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 250.-, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 24 maggio 2012 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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