AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.10
Data decisione, Autorità: 25.02.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00010
Lugano 25 febbraio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 febbraio 2002 presentato da
contro
la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 dicembre 2001 da
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 166.35.-oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE no. __________ dell’UEF di Acquarossa, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 14 dicembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 166.35 oltre interessi corrispondenti al saldo della fattura emessa il 14 marzo 2001 per l'allacciamento alla TV via cavo per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001 (fr. 76.35), oltre alle spese di incasso sostenute (fr. 90.-);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver verbalmente notificato la disdetta del contratto concluso con l'istante a un dipendente di quest'ultima, e ciò a far tempo dal 1° aprile 2001 a seguito del suo cambiamento di domicilio, disdetta che l'istante contesta di aver ricevuto;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza non avendo il convenuto provato che la sua disdetta sia giunta a destinazione e non aver tempestivamente reagito al ricevimento della fattura;
che con scritto 4 febbraio 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 febbraio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria opposizione alla richiesta di pagamento avversaria, ripetendo di aver notificato la disdetta dell'allacciamento alla via cavo a un dipendente dell'istante;
che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che comunque l'esito del ricorso non potrebbe essere favorevole al convenuto, dal momento che egli non ha nemmeno tentato di provare la validità della pretesa disdetta dell'abbonamento litigioso;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 4 febbraio 2002 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster