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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.8
Data decisione, Autorità: 25.04.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00008
Lugano 25 aprile 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 novembre 2001 da
rappr. da __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati agli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 7 settembre 1995 __________, __________ e __________, comproprietari della part. __________ RFD __________, hanno sottoscritto una proposta per l’assicurazione di stabili con la __________, Compagnia di assicurazioni di __________ (cfr. proposta d'assicurazione), contratto che gli stessi hanno disdetto il 16 ottobre 2000;
che la __________, Agenzia generale di __________, alla quale la disdetta è stata inoltrata, ha accettato la stessa con effetto al 16 ottobre 2000, reclamando nondimeno il pagamento del premio scaduto al 1°ottobre 2000;
che con istanza 6 novembre 2001 la __________ di __________, rappresentata dall’Agenzia generale di __________, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'934.- corrispondenti al premio scaduto sulla polizza di cui si è detto;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella "fattura relativa al premio concernente la polizza assicurazione danni stabile n. __________ per il premio scaduto al 1° ottobre 2000" al quale il convenuto non ha opposto nessuna eccezione, non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31 gennaio 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lett. a), e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito non essendogli pervenuto né il PE, né la citazione al contraddittorio, notificati a __________, alla quale egli non ma ha conferito nessun potere di rappresentanza; da qui anche l'incompetenza territoriale del giudice adito non trattandosi del giudice del suo domicilio di __________; contestata è inoltre la legittimazione del rappresentante dell’istante, nonché l’esigibilità del credito posto in esecuzione;
che al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97 n. 3 CPC);
che il principio secondo cui il debitore dev'essere escusso al suo domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF), a prescindere dai fori speciali di cui agli art. 48 e segg. LEF, crea l'obbligo di procedere al cosiddetto foro esecutivo, ciò che costituisce norma cogente da rispettare d'ufficio (Schmid, in Comm. di Basilea, art. 46 LEF, N. 6 e 7);
che al proposito non è ammesso nessun tipo di proroga del foro, nemmeno per mezzo del tacito consenso dell'escusso, dovendosi rispettare il principio dell'unità dell'esecuzione, in funzione dell'esigenza di garantire a tutti i debitori lo stesso trattamento (Schmid, op. cit., N. 7 e 8);
che tuttavia, un precetto esecutivo che comunque è stato notificato al debitore il quale ha tempestivamente potuto interporvi opposizione (ancorché tramite un rappresentante come in concreto) e che non è stato oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF, è in sé valido, ma non è atto a costituire foro per la successiva procedura esecutiva (Schmid, op. cit., N. 8);
che quindi, competente a pronunciarsi sul rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, non è il Giudice di pace del Circolo di Vezia, ma quello di __________, quale giudice del luogo di domicilio del ricorrente (art. 2 cpv. 1 LOG e Decreto esecutivo concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti), domicilio accertato da questa Camera nel Comune di __________;
che, verificandosi il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. a CPC, la sentenza impugnata dev'essere annullata (art. 332 CPC);
che, a dipendenza di tale esito non torna conto di affrontare le altre censure sollevate dal ricorrente;
che le spese seguono la soccombenza della parte resistente.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 gennaio 2002 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del Circolo di Vezia (inc. 720) è annullata.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________, la quale rifonderà al ricorrente fr. 150.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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