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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.1
Data decisione, Autorità: 21.01.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00001
Lugano 21 gennaio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 dicembre 2002 presentato da
contro
la sentenza 4 dicembre 2001 del Giudice di pace del circolo della Maggia nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 10 ottobre
2001 da
(rappr. dall'__________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'283.50 oltre accessori, domanda ridotta a fr. 961.50 e così accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 10 ottobre 2001 __________ e ha convenuto in giudizio __________ presso la quale ha lavorato in qualità di impiegato d'ufficio nei mesi da giugno ad agosto 2001, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'283.50 a saldo delle proprie pretese salariali, credito in seguito ridotto a fr. 961.50;
che con sentenza 4 dicembre 2001 il Giudice di pace del circolo della Maggia ha accolto le pretese dell’istante nella misura di fr. 961.20 oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2001;
che con scritto 17 dicembre 2001 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che con osservazioni 14 gennaio 2002 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso contestando preliminarmente la tempestività del gravame;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione in oggetto (data del timbro postale 21 dicembre 2001) il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto, avendo la ricorrente ricevuto la sentenza dedotta in cassazione il 5 dicembre 2001 (verifica postale);
che il presente giudizio è esente da tasse e spese mentre le ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 dicembre 2001 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà ad __________ un'indennità di fr. 50.-.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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