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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.98
Data decisione, Autorità: 06.05.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00098
Lugano 6 maggio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 dicembre 2001 presentato da
(patr. dallo Studio legale __________)
contro
la sentenza 30 novembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 27 aprile
2001 nei confronti di
(patr. dallo Studio legale __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'877.30 oltre accessori a titolo di
pretese salariali, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
__________ ha lavorato alla dipendenze di __________ in qualità di sarta dal 2 settembre 1996 al 30 marzo 2000, data per la quale la lavoratrice ha regolarmente disdetto il contratto di lavoro (doc. B e D). Dopo aver fatto intimare alla ex datrice di lavoro il precetto esecutivo __________ dell'UE di Lugano per l'incasso della somma di fr. 2'000.– oltre interessi e spese esecutive, l'istante ha chiesto in giudizio la restituzione dell'importo al netto di fr. 1'833.80, versatole nel mese di gennaio 2000 e successivamente trattenutole sul salario del mese di marzo. La convenuta si è opposta all'istanza, sostenendo in particolare che la somma di fr. 2'000.– da lei corrisposta a tutti i dipendenti rappresentava non solo un ringraziamento per l’attività svolta nell’azienda, ma anche un incentivo per il futuro, di modo che all'istante non avrebbe più potuto essere corrisposta a causa della disdetta da lei inoltrata per fine marzo. Contestato è in ogni caso il diritto dell'istante a quest'importo, in considerazione del comportamento anticontrattuale assunto dopo aver disdetto il contratto, ossia per aver contravvenuto ai doveri di diligenza e di fedeltà cui doveva attenersi.
Con la decisione impugnata il giudice di pace, dovendo qualificare il versamento eccezionale effettuato dalla convenuta ai propri dipendenti nel gennaio 2000, ha escluso che si sia trattato di una gratifica pattuita contrattualmente, considerandolo invece un regalo –peraltro mai avvenuto fino a quel momento– sul quale la lavoratrice non può vantare nessun diritto. Ha inoltre ritenuto giustificata la trattenuta della datrice di lavoro anche a dipendenza del comportamento assunto dalla lavoratrice durante il periodo di disdetta.
Con il presente tempestivo ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio, chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e, in particolare, di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, riconoscendo alla datrice di lavoro il diritto alla restituzione di quanto versato alla lavoratrice per l'attività svolta, in sostanza come (giustificata) ritorsione per il suo comportamento successivo all'incasso dell'importo controverso.
Con osservazioni 14 gennaio 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Nel caso concreto, ancorché escluda la ricorrenza dell'art. 322d cpv. 1 CO poiché la retribuzione in esame non è effettivamente stata né pattuita né promessa, la ricorrente –a buona ragione– rimprovera al primo giudice di aver erroneamente qualificato la stessa come donazione. In effetti, malgrado quanto implicitamente sostenuto dalla convenuta in sede di contraddittorio, si è trattato senza dubbio di una gratifica, ossia di una retribuzione di natura salariale, e ciò già in base al contenuto letterale dello scritto accompagnatorio (o di presentazione) del versamento a tutti i collaboratori di __________. Nella stessa, evidenziata la data del 1 gennaio 2000, i titolari della ditta così si esprimono: In occasione di una data particolare come questa ci preme sottolineare la nostra gratitudine per il vostro apporto alla buona riuscita degli ultimi esercizi. Abbiamo così il piacere di accludervi un riconoscimento tangibile oltre che simbolico. Orbene, indipendentemente dalla denominazione usata in concreto (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvetrag, ed. 2, art. 322d, N. 2), è considerata gratifica ogni retribuzione straordinaria, in aggiunta al salario, versata al lavoratore in determinate occasioni che possono essere ricorrenti –come Natale, Capodanno, ecc.– o uniche, come un giubileo dell'azienda, un compleanno particolare del datore di lavoro o del lavoratore, ecc. (Staehelin, in Comm. di Zurigo, 1984, art. 322d CO, N. 2 e 5; Brühwiler, op. cit., ibidem). Essa può essere pattuita (rispettivamente può costituire un uso ricorrente da parte del datore di lavoro) e quindi rivestire carattere obbligatorio, o essere facoltativa : in questo caso non sussiste un relativo diritto del lavoratore (Staehelin, op. cit., ibidem, N. 7; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1985, art. 322d CO, N. 4). In ogni caso tuttavia essa non rappresenta una donazione –che è un negozio privo di controprestazione– né il compimento di un obbligo morale (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 2) poiché è legata alle prestazioni lavorative, o all'attività in genere del lavoratore, alla sua fedeltà all'impresa, al buon esito di un esercizio, ecc. e quindi costituisce una forma particolare di compenso, in particolare anche quando è una gratifica facoltativa (Staehelin, op. cit. ibidem, N. 2 e 7; Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 1). Conseguendone l'impossibilità di chiederne la retrocessione, né in genere a causa di fatti successivi, né in particolare a seguito della disdetta del lavoratore: tanto meno in applicazione dell'art. 249 CO (annullamento di una donazione) (Staehelin, op. cit., ibidem, N. 2, 5 e 7; Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 2). In concreto, la ex datrice di lavoro non aveva il diritto né di addurre successivamente condizioni unilaterali per giustificare la retrocessione di quanto già versato alla lavoratrice (doc. F, premessa d), né di trattenere la stessa somma, deducendola dal salario dell'ultimo mese di lavoro.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, sia a causa dell'errata valutazione degli atti dell'incarto da parte del giudice di pace, sia della manifesta errata applicazione di diritto materiale (art. 327 lett. g CPC). Conclusione alla quale si dovrebbe giungere anche nella denegata ipotesi che si dovesse considerare il versamento di fr. 2'000.– come una donazione, dal momento che della stessa potrebbe essere chiesta la ripetizione esclusivamente se fosse data una delle eventualità menzionate all'art. 249 CO, fattispecie che né sono date, né sono state allegate dalla società convenuta.
Accogliendosi il ricorso e ricorrendo i presupposti dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera –nel senso indicato– è chiamata a decidere il merito della controversia.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. e 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 13 dicembre 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 novembre 2001 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
§ Di conseguenza __________ è condannata a versare all’istante la somma di fr. 1'833.80 (netti) oltre interessi del 5% dal 16 maggio 2000.
Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
Alle parti non sono addebitate tassa né spese.
La convenuta verserà all’istante un'indennità di fr. 200.–.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà alla ricorrente l’importo di fr. 250.– a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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