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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.96
Data decisione, Autorità: 23.05.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00096
Lugano 23 maggio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 dicembre 2001 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 20 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 25 ottobre 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che nel 1999 __________, cittadino italiano, che esercitava un'attività lavorativa dirigenziale in Italia, si è rivolto all'avv. __________ per ottenere informazioni sugli aspetti finanziari, assicurativi e fiscali di una sua eventuale occupazione nel nostro Paese, avendo ricevuto un'offerta di impiego che intendeva valutare attentamente;
che fornita la consulenza richiesta, l'avv. __________ ha emesso il 14 dicembre 1999 la propria nota professionale per complessivi fr. 6'000.- (IVA compresa) di cui fr. 5'000.- a titolo di onorario, fr. 510.70 di spese vive e fr. 76.- per esborsi esenti da IVA (doc. L), importo che __________ non ha pagato;
che con istanza 25 ottobre 2000 l'avv. __________ ha quindi adito le vie giudiziarie al fine di ottenere il pagamento della mercede rivendicata, pretesa alla quale il convenuto si è opposto ritenendo l'onorario esposto eccessivo rispetto alla consulenza da lui richiesta e fornita dall'avvocato;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, condividendo le contestazioni del convenuto in merito all'ammontare dell'onorario, lo ha ridotto a fr. 1'800.-, accogliendo così l'istanza limitatamente a fr. 2'560.-, le spese non essendo controverse;
che con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ insorge contro il giudizio pretorile, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza per carenza di motivazione con particolare riferimento all'assenza di qualsiasi indicazione circa i motivi che hanno determinato la decurtazione del suo onorario, mentre nel merito rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, ossia di non aver tenuto conto delle prove (documentali e testimoniali) che attestano la conformità dell'onorario con le prestazioni effettivamente svolte;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che prima di procedere all'esame delle censure d'arbitrio, dev'essere verificato il contenuto minimo della decisione impugnata, nell'ottica dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC -applicabile alla procedura inappellabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC- che prevede la nullità delle sentenze (art. 142 cpv. 1 lett. c CPC) che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso indicato;
che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 285, m. 2), con l'osservazione che proprio laddove il giudice gode di un maggior margine d'apprezzamento, la motivazione dev'essere dettagliata (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem, m. 3);
che, in concreto, accertato come la contestazione non attenesse all'esecuzione, né alla corretta esecuzione del mandato di consulenza (sentenza, pag. 2 in alto), compito del giudice era quello di stabilire se l'onorario controverso fosse conforme al mandato svolto dall'avvocato, con particolare riguardo ai parametri da questi adottati per il calcolo del suo credito: la tariffa oraria adottata e il conteggio delle ore;
che al proposito il segretario assessore, ancorché affermi che la tariffa oraria di fr. 350.- porti a una sopravvalutazione almeno di talune prestazioni (menzionate a titolo di esempio: sentenza, pag. 3) e genericamente che la consulenza fornita non sia stata particolarmente impegnativa, non dà ragione della sua decisione di accogliere solo parte della domanda, ossia in misura di fr. 1'800.- invece di fr. 5'000.-;
che, mentre si limita ad affermare che le obiezioni mosse dal convenuto alla fatturazione vanno condivise, pur facendo riferimento alle norme della TOA per il calcolo dell'onorario d'avvocato, non decide né quale tariffa oraria sarebbe stata conforme alle prestazioni fornite, né quante ore sarebbe bastate per svolgere adeguatamente il mandato (art. 10 TOA), così da giungere all'importo ammesso;
che pertanto, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la sentenza risulta priva di motivazione sufficiente, sconfinando peraltro nell'arbitrio;
che l'accertata nullità della sentenza (art. 142 cpv. 1 lett. c CPC) esime la Camera dall'esame delle censure ricorsuali;
che a dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né possono essere assegnate ripetibili (I CC TF 5.5.1997 in re avv. C./M.).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 segg. CPC
pronuncia: 1. La sentenza 20 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 è nulla.
Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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