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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.93
Data decisione, Autorità: 10.04.2002, CCC
§
Incarto n. 16.2001.00093
Lugano 10 aprile 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 novembre 2001 presentato da
Contro
la sentenza 24 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 settembre 2001 da
(rappr. dall'__________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 28 settembre 2001 lo , per il tramite dell', ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di fr. 180.– oltre accessori, corrispondente a multa di posteggio inflittagli con risoluzione 18 agosto 2000 dell'Ufficio giuridico della circolazione;
che il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo di non aver potuto impugnare il rapporto di contravvenzione e tantomeno la decisione di multa, siccome notificatigli a un indirizzo diverso dal suo, ossia a __________ invece che a __________, località che peraltro figurerebbe correttamente sulla licenza di condurre;
che con sentenza 24 ottobre 2001 il Giudice di pace del Circolo del Ceresio, considerata la risoluzione di multa 18 agosto 2000 come valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, ribadendo di non aver potuto impugnare la decisione di multa poiché questa gli è stata notificata a __________, suo Comune di domicilio soltanto sino al 1996;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che la forza di cosa giudicata di una decisione, ovvero il suo carattere definitivo per mancata impugnativa da parte del suo destinatario, presuppone evidentemente che questa gli sia stata regolarmente notificata (Staehelin, op.cit., n. 124 ad art. 80);
che all'eccezione sollevata dall'escusso riguardo alla notifica della decisione amministrativa l'autorità procedente non ha preso posizione poiché assente dal contraddittorio;
che pertanto essa ha omesso di provare la corretta notifica della decisione 18 agosto 2000, inviata al contestato indirizzo di __________, ciò che invece fa parte del suo onere processuale (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 120, m. 3), tanto più che lo stesso ente procedente ha considerato valido l'indirizzo dell'escusso a __________, sia promuovendo l'esecuzione (cfr. PE), sia presentando l'istanza di rigetto che ci occupa,
che di conseguenza la risoluzione di multa 18 agosto 2000 non può costituire valido titolo esecutivo e non può quindi legittimare il rigetto definitivo dell'opposizione;
che il ricorso, che ha evidenziato l'arbitraria valutazione delle prove e una conseguente erronea applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 11 novembre 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 24 ottobre 2001 del Giudice di pace del Circolo del Ceresio è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 50.–, da anticipare dalla parte istante rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto un'indennità di fr. 60.–.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico dello __________ con l'obbligo di rifondere al ricorrente un'indennità di fr. 20.– per questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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