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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.91
Data decisione, Autorità: 12.04.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00091
Lugano 12 aprile 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 novembre 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 2 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 4 novembre 1997 da
(patr. dallo studio legale __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'407.30 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Nel 1996 la ditta __________ e __________ hanno concluso un contratto d'appalto avente per oggetto l'esecuzione di alcuni lavori presso la casa di abitazione di quest'ultima a __________, e meglio “opere d’impianto sanitario (escluso apparecchi sanitari e relativi allacciamenti) e “opere d’impianto riscaldamento centrale” nel piano mansardato dell'abitazione, il tutto per una mercede forfetaria di fr. 7'400.– IVA inclusa (doc. B). Per questi lavori, che a seguito di divergenze insorte tra le parti non sono stati portati a termine dalla ditta appaltatrice, la committente ha versato un acconto di fr. 5'000.–, importo che le parti di comune accordo hanno considerato a saldo dei lavori oggetto dell'offerta (doc. W e X). Il 16 agosto 1996 la ditta istante ha emesso due fatture: n. __________ di fr. 3'806.95 per lavori eseguiti alla centrale termica e nell'appartamento al piano terreno (cfr. doc. C e allegati), rispettivamente n. __________ per interventi eseguiti nel locale cucina e nella sala da bagno, definiti di risanamento dell'impianto sanitario (sostituzione di un rubinetto e riparazioni varie, cfr. rapporto di lavoro di cui al doc. D), il tutto per un totale di fr. 4'407.30, importo per l'incasso del quale essa presenta l'istanza in esame. La convenuta si è opposta alla domanda, contestando di aver ordinato i lavori fatturati e sostenendo che ogni intervento dell'istante era comunque compreso nel contratto iniziale.
Con il querelato giudizio il segretario assessore, viste le prove testimoniali e peritali assunte, ha integralmente accolto l'istanza. In particolare si è fondato sull'accertamento che le opere elencate nelle fatture controverse non erano contemplate nel contratto forfetario.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Oltre a osservazioni concernenti le motivazioni più delle conclusioni della decisione impugnata, la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, ritenendo provata la pretesa dell'istante sulla base di una perizia incompleta e inconcludente. Contestato è in particolare il fatto che il primo giudice si sia attenuto acriticamente alle indicazioni del perito –comunque carenti sulla quantificazione delle prestazioni eseguite in base al contratto iniziale– anziché basarsi sul contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le quali tutto quanto non espressamente escluso dal primo appalto (doc. B: impianti sanitari e relativi allacciamenti), doveva essere compreso nella mercede pattuita di fr. 7'400.–, ciò che varrebbe in particolare per le opere indicate nelle fatture doc. C e D; le rispettive prestazioni non sarebbero comunque mai state separatamente richieste dalla committente malgrado la sottoscrizione di bollettini a regia, ritenuto inoltre che a proposito della seconda fattura l'istante non ha neppure provato l'effettiva esecuzione dei lavori esposti. In altre parole la ricorrente sostiene che la prova peritale non avrebbe dovuto essere presa in considerazione poiché non spiega i motivi per escludere le opere controverse dalla pattuizione iniziale. Lamenta infine la mancata effettuazione di un nuovo sopralluogo, prova ammessa in sede di udienza preliminare.
Con osservazioni 14 gennaio 2002 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Va anzitutto rilevato che il tema del contendere non è quello dell'entità delle opere effettivamente prestate dall'istante sulla base degli accordi contenuti nel doc. B e fatturate il 30 settembre 1996 (doc. G), bensì il fatto di sapere se i lavori fatturati il 16 agosto 1996 e menzionati nei relativi rapporti di lavoro (doc. C e D), fossero o meno compresi in quelli oggetto dell'offerta iniziale e del prezzo forfetario. A dipendenza di quest'oggetto della lite, chiaramente desumibile dall'istanza e dal riassunto scritto di risposta, deve essere preliminarmente decisa l'irricevibilità delle censure ricorsuali con le quali la ricorrente vorrebbe, per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), mettere in discussione il valore e l'entità delle opere effettivamente prestate dall'istante sulla base dell'offerta doc. B e oggetto della fattura 30 settembre 1996 (doc. G). Altrettanto dicasi per la contestazione, mai sollevata in precedenza, circa l'effettiva esecuzione da parte dell'istante di tutte le prestazioni fatturate, in particolare quelle oggetto del doc. D.
La ricorrente, senza addurre il pregiudizio che gliene sarebbe conseguito, rimprovera al segretario assessore di non aver proceduto alla prova del sopralluogo, ammessa in sede di udienza preliminare, ciò che considera costituire motivo di cassazione (punto 16.1). Sennonché, a prescindere dalla circostanza (non priva di significato) che le parti hanno partecipato a ben due sopralluoghi indetti dal perito giudiziario (cfr. perizia, pag. 3 e 4), l'omissione del giudice è sicuramente sanata dal comportamento delle parti delle quali nessuna (quindi nemmeno la ricorrente), citata per il dibattimento finale, ha rilevato l'incompletezza dell'istruttoria, così come effettivamente stabilita in sede di prima udienza. Ciò che equivale a una tacita modifica dell'ordinanza sulle prove, dal momento che –in linea di principio, ogni ordinanza ha tale caratteristica (art. 95 cpv. 2 CPC; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 281). Sarebbe comunque contrario alla buona fede nel processo il rilievo di un'omissione del giudice in sede di impugnazione, quando la parte interessata ha a sua volta omesso di intervenire tempestivamente a salvaguardia dei propri interessi, passando ad atti successivi del processo (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 95, m. 3).
Per quanto riguarda la principale censura in discussione, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del segretario assessore, che ha fatto propria la tesi di parte istante secondo la quale le fatture controverse concernono altri e diversi lavori rispetto all'appalto iniziale, non è arbitraria. Gli estremi del rimedio di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC sono infatti dati unicamente contro la sentenza che contiene una valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche solo in determinate prove (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 327, m. 27). Nel caso concreto, la conclusione del primo giudice non trova riscontro solo formale nella perizia giudiziaria (cfr. risposta ai quesiti n. 2 e 3 e ai controquesiti n. 10 e 11), ma può fondarsi su quegli accertamenti –nell'ambito del potere d'apprezzamento delle prove riservato al giudice (art. 90 CPC)– anche perché il perito ha distinto i lavori di cui alle fatture controverse dai lavori preventivati a forfait sulla base dei rilevamenti operati in contraddittorio in occasione dei due citati sopralluoghi tecnici (perizia, risposta 2), dando inoltre una descrizione dettagliata degli uni e degli altri interventi (perizia, risposta 3). D'altra parte, va ancora rilevato che per mettere in dubbio una perizia giudiziaria occorre che ne sia provata l'inconcludenza o la contraddittorietà degli accertamenti con elementi di fatto o con principi fondamentali della materia specifica (Cocchi/ Trezzini, op.cit., art. 253 CPC, m. 6). Per contro, in concreto, la ricorrente non ha fornito nessun indizio per mettere in dubbio le risultanze del rapporto peritale, né v'è motivo per ritenere che le conclusioni dell'esperto non siano attendibili. Inoltre, sul punto litigioso, il referto è confortato da altre prove, in particolare dalle testimonianze __________ e __________ che confermano la richiesta della convenuta relativa all'esecuzione di lavori supplementari non previsti inizialmente. Il teste __________, esplicito al proposito, ha in particolare confermato che i lavori di cui ai doc. C e D, eseguiti al piano terreno e al primo piano, non erano previsti nell'offerta iniziale (doc. B), allestita unicamente per gli interventi nel locale mansarda.
A fronte di queste risultanze non è possibile contrapporre la soggettiva versione dei fatti offerta dalla ricorrente, ossia che tutte le prestazioni dell'istante fossero comprese nella mercede di fr. 7'400.– eccezion fatta per quelle espressamente escluse nell'offerta doc. B (apparecchi sanitari e relativi allacciamenti).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 novembre 2001 di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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