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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.87
Data decisione, Autorità: 15.03.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00087
Lugano 15 marzo 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 23 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 settembre 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento dell'importo di fr. 1'000.-- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Biasca, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 settembre 2001 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la condanna di questi al pagamento di fr. 1'000.--, corrispondenti al saldo della nota professionale 25 agosto 2000 relativa a consulenza professionale prestata in suo favore tra gennaio e agosto 2000 (doc. C) in una vertenza che lo opponeva, in qualità di docente, al Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Canton Ticino;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, non risultando dalla documentazione prodotta dalla parte istante, la sola che ha presenziato all'udienza, un eventuale accordo tra le parti sulla gratuità delle prestazioni del legale, come preteso dal convenuto nel suo scritto 6 novembre 2000 (doc. F) e contestato dall'istante;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro tale giudizio, lamentandosi innanzi tutto de essere stato leso nel suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare all'udienza, ossia non essendogli pervenuta la relativa citazione poiché assente dal proprio domicilio;
che nel merito il ricorrente rimprovera al giudice di pace di aver ritenuto corretto l'ammontare fatturato dall'avvocata, riferito anche a una lettera 28 gennaio 2000 di cui risulterebbe invece il carattere gratuito;
che con istanza 28 novembre 2001 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con osservazioni 7 gennaio 2002 la resistente si è opposta all'accoglimento del ricorso;
che la dichiarazione 31 maggio 2001 di terze persone, prodotta dal ricorrente a sostegno della gratuità delle prestazioni litigiose, dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere cassata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni, ossia è stata lesa nel suo diritto di essere sentita nel processo, diritto previsto dall’art. 29 cpv. 2 Cost.;
che nel caso concreto il ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica della citazione, bensì il fatto di non aver potuto prenderne conoscenza tempestivamente poiché assente dal proprio domicilio;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio, né ritirato all'ufficio postale, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso lo stesso ufficio (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 124, m. 1);
che infatti, in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza dal domicilio;
che per contro la notifica di una citazione per mezzo di usciere o di altro messo o agente costituisce una via eccezionale alla quale il giudice può, ma non deve, far capo ove lo ritenga opportuno (art. 124 cpv. 2 CPC);
che di conseguenza il diritto fondamentale delle parti di essere sentite non è stato violato, di modo che la censura di natura processuale non può essere accolta;
che anche nel merito -e in buona parte- la sentenza del giudice di pace non può essere considerata arbitraria (art. 327 lett. g CPC), trovando sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie;
che dalle stesse è infatti emerso che le parti hanno concluso un contratto di mandato (Fellmann, Commentario bernese, 1992, n. 144 ad art. 394 CO), in virtù del quale l'istante si è occupata della tutela degli interessi del convenuto;
che contestata dal ricorrente non è tanto l'attività professionale svolta dall'istante, ma il carattere oneroso del mandato;
che questa problematica, ancorché non sollevata dal ricorrente dinanzi al primo giudice, può nondimeno essere esaminata, avendovi fatto esplicito riferimento sia l'istante, sia il giudice di pace nella sua decisione;
che trattandosi di un mandato di consulenza, generalmente soggetta a remunerazione (art. 394 cpv. 3 CO; Fellmann, Comm. di Berna, 1992, N. 373 ad art. 394 CO), così come in concreto risulta espressamente dalla procura sottoscritta dal convenuto il 1° febbraio 2000 (doc. A), spettava semmai a quest'ultimo provare che le parti ne avevano pattuito la gratuità (Fellmann, op. cit., N. 383 ad art. 394 CO), prova che in concreto il convenuto non ha potuto fornire;
che, per quanto attiene invece all'onorario relativo alla stesura della lettera 28 gennaio 2000 al cliente, la decisione del primo giudice dev'essere annullata, dal momento che la stessa istante ne ha ammesso la promessa gratuità in sede di contraddittorio;
che pertanto, giudicando in base all'art. 332 cpv. 2 CPC, la tariffa oraria applicata dall'avvocata, pari fr. 153.85, porta a una riduzione dell'onorario di fr. 76.90, corrispondente al tempo (30 minuti) indicato nella nota dettagliata per la prestazione controversa;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, respinte le maggiori censure, può essere accolto solo in parte;
che non torna conto affrontare il quesito dell'assistenza giudiziaria chiesta dal ricorrente limitatamente alla procedura d'impugnazione, a dipendenza dell'esiguo valore delle spese e della tassa di giustizia applicabile in concreto, dalle quali la Camera può anche prescindere a causa delle particolarità della fattispecie e dell'accertata indigenza del ricorrente. Parimenti è possibile prescindere dall'attribuzione di ripetibili alla parte resistente che ha patrocinato sé stessa e che ha -verosimilmente di proposito- omesso di chiederne l'assegnazione (Protestate spese e tassa di giustizia).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 5 novembre 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 23 ottobre 2001 del Giudice di pace del Circolo di Riviera è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Il signor __________, è condannato a versare all'avv. __________, la somma di fr. 923.10 oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2000 e alle spese esecutive.
Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla parte convenuta al PE __________ UEF Riviera del 22 maggio 2001, notificato il 23 maggio 2001.
La tassa di giustizia e le spese, totale fr. 70.--, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico per 1/10 e per il resto sono poste a carico del convenuto.
II. La domanda di assistenza giudiziaria 28 novembre 2001 del ricorrente è evasa nel senso dei considerandi.
III. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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