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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.81
Data decisione, Autorità: 13.03.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00081
Lugano 13 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 ottobre 2001 presentato da
contro
la sentenza 15 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 31 maggio 2001 da
rappr. da __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 31 maggio 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 800.- oltre spese e interessi;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto sottoscritto dalle parti l'11 maggio 2000 con il quale l'istante ha fornito gratuitamente al convenuto un cellulare, fermo restando l'impegno di quest'ultimo di sottoscrivere un abbonamento telefonico con la ditta __________ della durata minima di 6 mesi (sino all'11 novembre 2000) e ritenuto che una disdetta anticipata avrebbe comportato l'obbligo di pagamento dell'importo di fr. 800.-, corrispondente al valore dell'apparecchio fornito;
che avendo il convenuto disdetto il contratto d'abbonamento con la società __________ il 9 settembre 2000, l'istante ha proceduto in via esecutiva per l'incasso dell'importo pattuito;
che il convenuto si è opposto all'istanza contestando l'esigibilità del credito, non potendosi dedurre dal suo scritto 9 settembre 2000 l'esistenza di una disdetta con effetto immediato, bensì unicamente l'intenzione di disdire il contratto qualora non avesse ottenuto determinati conteggi richiesti a __________;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, considerata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto menzionato, ha accolto l'istanza, ritenendo lo scritto 9 settembre 2000 del convenuto valida disdetta del contratto;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le prove documentali agli atti;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito, constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che il contratto 11 maggio 2000 costituisce un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione la cui esigibilità era condizionata all'eventuale disdetta del contratto d'abbonamento telefonico da questi concluso con la ditta __________ prima dell'11 novembre 2000;
che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante avrebbe provato l'avverarsi di detta condizione (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 36 ad art. 82), non è arbitraria;
che se l'intenzione dell'escusso non fosse stata quella di disdire immediatamente (o per la prima data utile) l'abbonamento __________, comunque prima del termine contrattuale dell'11 novembre 2000, egli avrebbe dovuto esprimersi diversamente da quanto si legga nel suo scritto 9 settembre 2000 (intestato: Disdetta abbonamento __________) dove la disdetta non è fatta dipendere dall'eventuale mancata consegna di copia delle fatture emesse a suo carico fino a quella data, ma appare chiaramente come un'espressione di volontà a sé stante e valida comunque (Inoltre vi comunico la mia intenzione di disdire, ecc.). Né dal seguito della corrispondenza agli atti si può dedurre alcunché di diverso (cfr.: lettera 13 settembre con la quale egli prende in sostanza atto dell'accettazione della sua disdetta; scritto 21 settembre 2000 nel quale l'escusso ripete di aver disdetto l'abbonamento telefonico in data il 9 settembre 2000);
che pertanto la decisione impugnata, frutto di una sostenibile lettura delle risultanze documentali circa l'avverarsi della condizione alla base dell'esigibilità del debito in questione, non può essere cassata non avendo l'escusso reso verosimili eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 22 ottobre 2001 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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