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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.79
Data decisione, Autorità: 20.02.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00079
Lugano 20 febbraio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 2001 presentato da
(patr. dallo studio legale __________)
contro
la sentenza 12 settembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 gennaio 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 26 gennaio 2001 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'544.25, corrispondenti al costo della pubblicazione di un annuncio pubblicitario nelle pagine gialle (fr. 1'757.25), dedotto l'importo di fr. 213.– relativo a un errore che l'istante riconosce di aver commesso nella trascrizione del testo, ossia indicando "accumulatori jouier" anziché "accumulatori ionici";
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto d'inserzione sottoscritto dalle parti il 17 settembre 1997 sulla base del quale l'escussa si era impegnata a pagare la somma di fr. 1'757.25, IVA compresa;
che l'escussa si è opposta all'istanza a motivo dell'inadempienza di controparte alla quale rimprovera di aver pubblicato un testo non conforme a quanto richiesto e di non aver mai ricevuto il buono stampa –recante il testo errato– di cui l'istante ha prodotto copia;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, considerato valido riconoscimento di debito il contratto d'inserzione, ha accolto l'istanza non ritenendo l'errore di pubblicazione commesso dall'istante tale da pregiudicare la comprensione dell'annuncio pubblicitario;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 ottobre 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l'art. 6 CO, che nel caso specifico imponeva l'accettazione esplicita del testo dell'inserzione pubblicitaria, approvazione che la convenuta non ha mai dato non essendole mai stata trasmessa la bozza dell'annuncio;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione il giudice deve limitarsi ad accertare se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84) e a verificare se la parte escussa ha reso verosimili eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF), conseguendone che ogni disamina del merito della lite esula dalle sue competenze;
che nel caso di specie la questione litigiosa era quella di sapere se, a fronte di un valido riconoscimento di debito quale era il contratto d'inserzione, la convenuta avesse reso sufficientemente verosimile l'eccezione di inadempienza dell'istante, nel qual caso il giudice non avrebbe potuto concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che, a fronte della confusa motivazione del primo giudice, il ricorso non censura la decisione di primo grado in merito alla corretta applicazione dell'art. 82 CEF (in particolare del capoverso 2) o alla valutazione degli atti di causa versati all'incarto e riguardanti l'eccezione sollevata dalla parte escussa, ma concerne esclusivamente il merito della lite, vertendo sulla pretesa errata applicazione dell'art. 6 CO e –in quello stesso ambito– del principio dell'affidamento, concretamente individuando il motivo di cassazione della sentenza di prima sede nella disattenzione … di un principio cardine del diritto contrattuale (ricorso, pag. 5), ma non riuscendo peraltro a definire in cosa consista la pretesa lesione del principio invocato;
che quindi –malgrado il generico riferimento all'art. 82 CEF– l'impugnazione è estranea all'ambito della procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, così che la stessa non può essere accolta e nemmeno esaminata in questa sede, con la conseguenza della reiezione del ricorso;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 settembre 2001 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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