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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.77
Data decisione, Autorità: 27.02.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00077
Lugano 27 febbraio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 2001 presentato da
D__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 7 settembre 2001 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 luglio 2001 nei confronti di
P_____________ (patr. dallo studio legale __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dall'escusso ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Per quanto attiene al contributo alimentare relativo al mese di maggio 2001, il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver interamente saldato il proprio debito con versamenti in contanti per complessivi fr. 900.-, con un pagamento postale di fr. 600.-, con l'acquisto di abbigliamento (pigiami) per il figlio (fr. 100.-), con il pagamento dei premi relativi all'assicurazione malattia per moglie e figlio (fr. 587.05) e assumendosi le spese accessorie dell'appartamento occupato dalla moglie (fr. 267.85). In merito al mese di giugno, il convenuto ammette un credito residuo della moglie di fr. 472.20, mentre per la differenza sostiene di aver saldato il dovuto sia con un accredito postale di fr. 1'000.-, sia pagando i premi dell'assicurazione malattia (fr. 587.05), sia le spese accessorie della locazione (fr. 267.85), cui va sommato quanto versato in eccedenza nel mese di maggio, ossia fr. 63.90.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nel decreto supercautelare 4 maggio 2001, ha parzialmente accolto l'istanza. Per quanto attiene al PE n. __________ (doc. A, alimenti mese di maggio 2001) il primo giudice ha rigettato in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 398.45 oltre interessi, deducendo dall'importo posto in esecuzione, quanto versato dal marito in contanti (fr. 900.-, doc. 1) e quanto pagato alla moglie per i premi dell'assicurazione malattia per lei e il figlio A__________ (fr. 501.55, doc. 3 e 4). L'opposizione interposta al PE n. 557725 (doc. B, alimenti del mese di giugno 2001) è stata pure rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 898.45, risultato al quale il pretore è giunto deducendo dall'importo posto in esecuzione, le somme effettivamente versate alla moglie, fr. 1'000.- (doc. 6), rispettivamente pagate per conto di quest'ultima, ossia fr. 501.55 per i premi dell'assicurazione malattia per moglie e figlio (doc. 3 e 4).
Con il presente tempestivo gravame D__________ __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver tenuto conto dell'errore commesso nella stesura dello scritto 23 maggio 2001 del proprio legale là dove (per il primo mese) viene erroneamente indicato un versamento di fr. 900.- mentre l'importo effettivamente versato dal convenuto è stato di fr. 800.-. Rimprovera inoltre al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale riconoscendo al convenuto la possibilità di compensare, contro il suo volere, il contributo alimentare dovuto con altri suoi pretesi crediti, in particolare quelli relativi al pagamento dei premi dell'assicurazione malattia, violando così l'art. 125 cpv. 2 CO.
Contestualmente all'inoltro del ricorso, D__________ __________ ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Con osservazioni 12 ottobre 2001 il convenuto ha postulato la reiezione del ricorso, rimettendosi al prudente criterio del giudice in merito alla concessione dell'assistenza giudiziaria.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.
In concreto, mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo del decreto supercautelare 4 maggio 2001, nonché l'esigibilità del credito posto in esecuzione, che si riferisce al saldo dei contributi alimentari dovuti dal convenuto per i mesi di maggio e giugno 2001 (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 10 e 40 ad art. 80 LEF), controverso è il fatto di sapere se il convenuto abbia o no provato di aver estinto il proprio debito per alimenti nella misura indicata nella sentenza impugnata.
Per quanto attiene agli altri pagamenti effettuati dal convenuto, in particolare quello di fr. 900.- considerato dal pretore a parziale estinzione del contributo alimentare relativo al mese di maggio 2001, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non costituisce un'arbitraria valutazione delle prove che il primo giudice si sia attenuto al contenuto dello scritto 23 maggio 2001 del legale dell'istante (doc.1) che dichiara in modo inequivocabile di aver ricevuto detta somma in contanti, mentre le successive rettifiche dell'istante nel senso che l'importo versato fosse di soli fr. 800.- non trovando nessun riscontro nella documentazione agli atti.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 settembre 2001 di D__________ __________ è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria di D__________ __________ è pure respinta.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–, sono poste a carico della ricorrente la quale rifonderà alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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