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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.76
Data decisione, Autorità: 27.05.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00076
Lugano 27 maggio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 29 agosto 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 giugno 2000 nei confronti di
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'267.60 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Dal 3 maggio sino al 28 luglio 1999, data di revoca del mandato da parte del cliente (doc. KK), l’avv. __________ si è occupato della tutela degli interessi di __________. Il mandato comprendeva in particolare la consulenza e rappresentanza di quest'ultimo nell’ambito della liquidazione della successione della defunta __________ che lo aveva istituito erede (procura doc. C) e nella vertenza che lo opponeva alla società __________ (procura doc. D). Il 9 agosto 1999 l'avv. __________ ha emesso la propria nota professionale per complessivi fr. 11'267.60 (di cui fr. 10'000.- a titolo di onorario), importo sul quale __________ ha versato la somma di fr. 5'000.- "a saldo" (doc. QQ e RR), ritenendo per la differenza la nota del legale eccessiva.
Con istanza 23 giugno 2000 l'avv. __________ ha quindi adito le vie giudiziarie al fine di ottenere la condanna di __________ al pagamento dello scoperto di fr. 6'267.60 oltre accessori.
Pretesa alla quale il convenuto si è opposto ribadendo il carattere esorbitante dell’importo fatturato per rapporto all'attività e all'impegno profusi dall'avvocato nella conduzione del mandato che peraltro non presentava particolari difficoltà e per l'assolvimento del quale l'istante è andato oltre a quanto necessario ed effettivamente richiestogli dal cliente.
2.Con il querelato giudizio il segretario assessore ha anzitutto accertato la sua competenza a statuire sugli onorari dovuti all'istante per l’attività extragiudiziale svolta. Dovendo poi calcolare l'onorario di sua spettanza sulla base dell'art. 394 cpv. 3 CO poiché le parti non avevano concluso nessun accordo circa i criteri di remunerazione, si è riferito alla Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) quale espressione dell’uso commerciale vigente nel nostro Cantone. Non essendo contestata la corretta esecuzione del mandato, ma unicamente l'ammontare dell'onorario fatturato, il primo giudice, riferendosi al dispendio orario esposto dall'istante (50 ore), l'ha ritenuto eccessivo, non giudicando difficile o complesso il patrocinio del convenuto, l'unica problematica in discussione essendo la vendita della casa che la defunta __________ possedeva a __________. Non avendo l'istante quantificato il tempo impiegato per ogni singola prestazione fatturata, il segretario assessore gli ha riconosciuto: fr. 2'380.- per 68 colloqui di breve durata (valutati in fr. 35.- l’uno), fr. 1'085.- per 31 lettere o fax (per fr. 35.- l’uno), fr. 2'816.- per 5 colloqui telefonici di lunga durata (25 minuti ognuno) oltre a 12 ore lavorative per le altre prestazioni esposte dall'istante (10 conferenze, sopralluogo, trasferta presso __________, analisi incarto), il tutto sulla base di una tariffa oraria di fr. 200.-. Importo al quale ha aggiunto fr. 481.50 per le spese di cancelleria sostenute sino alla revoca del mandato, per un totale di fr. 7'269.70 dal quale ha dedotto la somma di fr. 5'000.- già versata dal convenuto, da qui l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 2'269.70 oltre accessori.
Con osservazioni 16 ottobre 2001 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure del presente ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Pacifici sia la competenza del giudice civile a dirimere la vertenza che oppone le parti (DTF 112 Ia 27 consid. aa con rinvii), sia il rinvio alle norme sul mandato per la determinazione dell’onorario per l’attività extragiudiziale svolta dall’istante (art. 394 cpv. 3 CO; Rep 1991, 304; 1998, 314; BOA n. 18, pag. 35), contestate sono la base e le modalità di calcolo dell'onorario.
In quest'ambito e in linea di principio, spetta al mandante che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni l’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto, nonché la congruità del suo credito (art. 8 CC; IICCA 10 aprile 1997 in re J/ K.; 22 luglio 1998 in re B./ F. SA). Egli è in particolare tenuto a provare che l’onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate: così, se è concordato un onorario a tempo, egli dovrà dimostrare il tempo da lui impiegato; se è previsto un onorario ad valorem, dovrà fornire la prova del medesimo (Gmür, Die Vergütung des Beauftragten, 1994, pag. 117; Fellmann, Commentario bernese, n. 439 e segg. ad art. 394 CO).
D'altra parte, la parcella 9 agosto 1999 non fornisce formalmente in sé nessuna indicazione sulle modalità di calcolo della mercede.
Unico tema dell'impugnazione resta così la valutazione del tempo impiegato dall'avvocato per lo svolgimento del mandato, così come verificata dal primo giudice. Ora, questa valutazione che non può essere considerata arbitraria, già solo perché l'istante stesso ha omesso di offrire indicazioni di dettaglio al proposito, disattendendo all'onere della prova che gli incombeva (art. 8 CC). In tal modo il giudice ha avuto campo di procedere a una propria stima delle prestazioni -fors'anche opinabile- ma sicuramente non contraria ad alcun atto o risultanza del processo, tenendo conto in particolare che, nell'ambito applicativo dell'art. 394 cpv. 3 CO, il giudice è libero di apprezzare la congruità di un onorario e in ciò di scostarsi dai parametri di una tariffa professionale (DTF 117 II 283, consid. 4a). Ne consegue che la verifica da parte di questa Camera (peraltro in conformità con i principi generali della cassazione: art. 327 lett. g CPC) può avvenire esclusivamente se il primo giudice ha manifestamente trasceso i limiti del suo potere d'apprezzamento, rispettivamente se le sue conclusioni poggiano su premesse errate (DTF cit., ibidem): ciò che in concreto non è dato. Va infatti rilevato come il ricorso, descrivendo le caratteristiche di ogni operazione compiuta dall'avvocato in favore del cliente e con ciò scostandosi dall'ambito del rimedio invocato, assume carattere prevalentemente appellatorio, tentando senza esito di proporre argomenti che vanno oltre i limiti della controversia, così come proposta e discussa in prima sede.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso dev'essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre il calcolo di questa indennità dev'essere adeguato alla stringatezza dell'allegato di osservazioni al ricorso.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 settembre 2001 dell'avv. __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al resistente fr. 150.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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