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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.72
Data decisione, Autorità: 08.02.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00072
Lugano 8 febbraio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 agosto 2001 presentato da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 10 agosto 2001 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31 gennaio 2001 da
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 170.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La presente vertenza concerne l'incasso della quota parte di spesa per lo sgombero della neve da una strada di comune accesso a diverse particelle, ritenuta di spettanza della convenuta. In sostanza gli istanti affermano __________, proprietaria del fondo n. __________ RFD di __________, debba addossarsi il 22,5% della spesa complessiva, così come stabilito in una convenzione fra proprietari del 1987 quando -per quello stesso fondo- si era impegnato in tal senso il proprietario precedente. Riparto sempre rispettato sia da quest'ultimo, sia dagli altri proprietari interessati; non però più dalla convenuta che ha acquistato l'immobile nel 1998.
Oggetto dell'istanza, presentata da tutti i proprietari interessati al riparto, è così la quota parte calcolata in base alla fattura 27 dicembre 1999 di fr. 430.- emessa dalla ditta __________ di __________ e relativa a un intervento di sgombero della neve del 26 dicembre 1999 (doc. B). L'importo posto a giudizio di fr. 170.- si costituisce dell'accennata quota parte e delle spese esecutive e d'incasso nei confronti della convenuta, tenuto conto di quanto da lei versato (fr. 29.70) in base a un proprio conteggio. Opponendosi all'istanza, essa ha in particolare precisato di non essere al corrente di un rapporto qualsiasi -in particolare connesso con la proprietà della strada- che la leghi agli istanti e di aver sì acquistato con il proprio fondo anche una parte della strada, ma solamente in corrispondenza al fronte del proprio terreno. In sostanza essa non riconosce la ripartizione della spesa così come a suo tempo accettata dal precedente proprietario.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla chiave di riparto delle spese di sgombero della neve allestita dagli istanti, ha ritenuto equo il criterio da loro adottato, considerandoli "coattivanti": ha così accolto l'istanza, ancorché limitatamente all'importo di fr. 113.- richiesto con la notifica del PE.
Alcuni istanti hanno presentato osservazioni, proponendo la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Prima di affrontare il tema del ricorso, esaminando i presupposti processuali -ciò che il giudice è tenuto a fare d'ufficio e in ogni stadio della causa (art. 97 CPC)- si rileva che l'istanza è stata sottoscritta unicamente da __________ per sé e come rappresentante di nove litisconsorti. Sennonché, tale rapporto di rappresentanza non è accertato da nessun atto formale di procura, né trova conforto in altra documentazione o atteggiamento riferibili all'affermato mandato processuale, fatta eccezione per la presenza alla discussione davanti al giudice di pace di __________; conseguendone per gli altri istanti la mancanza del presupposto processuale riguardante la legittimazione al processo del loro rappresentante (art. 97 n. 4 CPC) e quindi la reiezione dell'istanza (art. 99 cpv. 2 CPC).
Ma tant'è, poiché -anche prescindendo da questa carenza di natura processuale- la legittimazione attiva nella vertenza in esame compete, per il merito, unicamente a __________. Infatti, oggetto della lite non è in concreto la definizione della chiave di riparto delle spese di manutenzione dell'accesso comune fra tutti i proprietari interessati, ma esclusivamente il recupero delle spese per lo sgombero della neve durante la stagione invernale 1999 nei confronti della convenuta, spese complessivamente fatturate al solo istante __________ ("responsabile annuale" secondo un turno stabilito fra i proprietari) e da questi ricuperate dai vicini (plico doc. A, doc. B e C). Il credito posto a giudizio esiste pertanto esclusivamente fra la convenuta e __________, ritenuto come la legittimazione attiva è un presupposto di merito, concernente cioè la corretta applicazione del diritto sostanziale e che, come tale, dev'essere verificata anch'essa d'ufficio (DTF 123 III 60, consid. 3a; DTF 125 III 82, consid. 1; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 N. 147; ad art. 97 m. 1 e 2; ad art. 181 N. 641).
L'istante ha posto a fondamento della sua azione la premessa che la strada che collega i fondi nella zona __________ di __________ sia una proprietà coattiva nell'ambito della quale i comproprietari avrebbero pattuito il riparto in questione. Tesi che è stata implicitamente ammessa dal giudice di pace, ma che non corrisponde alle risultanze del Registro fondiario dove si evince che la strada in discussione appartiene a ogni singolo proprietario per una determinata superficie e non per quote, come sarebbe se si trattasse di una coattiva. Ne consegue che, come sostiene la ricorrente, per la manutenzione della strada non tornano applicabili le norme sulla comproprietà, in particolare l'art. 649 CC secondo il quale, salvo patto contrario, le spese derivanti dalla comproprietà sono sopportate dai comproprietari in proporzione alle loro quote. In concreto, non trovando la sua legittimazione nell'ambito di una deroga alle norme sulla comproprietà, l'accordo di ripartizione delle spese per lo sgombero della neve, avrebbe potuto fondarsi sull'esistenza di servitù e sulle regole di manutenzione dei fondi attinenti alle medesime (art. 741 CC). Tuttavia ciò non è il caso poiché la controversa chiave di ripartizione ha esclusivamente carattere obbligatorio nel senso che vincola personalmente solo le parti che l'hanno implicitamente o esplicitamente pattuita, ciò che non è il caso per la convenuta. Né una volontà in tal senso, contrariamente a quanto sembra affermare il primo giudice, può essere dedotta dal fatto che la convenuta abbia parzialmente pagato l'importo richiestole.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e la conseguente immotivata conclusione, deve essere accolto e la sentenza annullata.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 agosto 2001 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 31.70, da
anticipare dagli istanti, rimangono a loro carico con
l'obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 100.-.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già
anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico degli istanti che rifonderanno inoltre alla ricorrente l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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