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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.67
Data decisione, Autorità: 28.01.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00067
Lugano 28 gennaio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente, Giani e Rusca (quest'ultimo in sostituzione del giudice Chiesa, escluso)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 2001 presentato da
Contro
la sentenza 27 agosto 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 maggio 2001 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dagli escussi ai PE no. __________ e no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 30 maggio 2001 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dai coniugi __________ e __________ ai PE sopra menzionati notificati per l'incasso da ciascuno di loro dell’importo di fr. 2'750.- oltre interessi;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la convenzione sottoscritta dalle parti il 1° settembre 1994 (doc. A) con la quale __________ e __________ hanno ceduto in locazione agli escussi l'inventario del __________ di __________o gestito da quest'ultimi, per una pigione mensile di fr. 1'500.- ridotta a far tempo dal mese di novembre 1998 a fr. 1'000.- (doc. B);
che l'importo posto in esecuzione corrisponde alla quota parte di pigione rivendicata dall'istante per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2000 (ovvero la metà del dovuto, pari a fr. 5'500.-), data per la quale il contratto, rinnovato per accordo tacito delle parti, è stato disdetto (doc. F);
che gli escussi si sono opposti all'istanza contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito oltre la data di scadenza del contratto, prevista per il 31 agosto 1999 senza che essi abbiano mai manifestato l’intenzione di prorogarne la durata;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto 1° settembre 1994 la cui durata iniziale di 5 anni è stata tacitamente rinnovata tra le parti, avendo gli escussi continuato a utilizzare l'inventario dell'esercizio pubblico oltre la scadenza iniziale e meglio sino al 30 novembre 2000, ha accolto l'istanza salvo per quanto attiene agli interessi scalari;
che con il presente tempestivo gravame i coniugi __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: essi rimproverano al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove riconoscendo nel contratto di locazione 1° settembre 1994 un valido riconoscimento di debito per il periodo successivo alla sua scadenza (31 agosto 1999) non avendo essi mai manifestato l'intenzione di rinnovare il contratto contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice;
che con osservazioni 24 settembre 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione -al di là delle allegazioni di parte- il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);
che nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 17 e segg.);
che, con riferimento al caso specifico, la persona del creditore che chiede il rigetto dell'opposizione dev'essere identica a quella indicata nel riconoscimento di debito e nel precetto esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 82; Panchaud/Caprez, op.cit., § 17);
che se il credito appartiene a più creditori per i quali non è dato un vincolo di solidarietà -vincolo correttamente escluso dal segretario assessore nel caso di specie non trattandosi di un caso di applicazione dell'art. 150 CO (Schnyder, in Commentario di Basilea, n. 1 ad art. 150 CO)- lo stesso deve essere rivendicato da tutti i creditori congiuntamente (Staehelin D., op.cit., n. 69 ad art. 82 LEF; SJ 1988, 505);
che ciò vale in particolare anche per un contratto di locazione sottoscritto da più locatori senza alcuna indicazione sul rapporto interno fra loro (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, n. 16);
che nel caso di specie è evidente la mancanza di identità tra la procedente __________ e il creditore indicato nella convenzione, ovvero la predetta società unitamente a __________;
che l'accertamento del primo giudice secondo il quale l'istante sarebbe legittimata ad incassare la metà delle pigioni, non trova nessun riscontro nella documentazione agli atti, in particolare non nel contratto di locazione dal quale non risulta l'esistenza di un rapporto tale fra i locatori da giustificare la rivendicazione dell'istante;
che pertanto, dovendosi il giudice del rigetto basare sulla liquidità delle prove offerte dalle parti senza che debba interpretarle (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF, m. 21), l'assenza di qualsiasi indicazione circa i rapporti interni tra __________ e __________, in particolare circa la suddivisione del credito per pigioni in ragione di un mezzo ciascuno, non permette di attribuire al contratto di locazione (doc. A) la qualifica di valido riconoscimento di debito per gli importi posti in esecuzione dalla sola __________;
che l'assenza di identità tra il creditore indicato nel riconoscimento di debito e quello indicato nel PE rispettivamente nell'istanza, comporta la reiezione della medesima (Panchaud/Caprez, op. cit., ibidem);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, ancorché per motivi diversi rispetto a quelli addotti dai ricorrenti (circostanza della quale si terrà conto nel calcolo delle indennità) dev'essere accolto;
che data la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa Camera (art. 332 cpv. 2 CPC), essa è determinata dall'assenza di un valido titolo di rigetto relativo al credito posto in esecuzione;
che le spese e le indennità di prima e di seconda istanza seguono la soccombenza (art. 148 CPC), tenuto conto altresì che i ricorrenti nemmeno in prima sede hanno goduto di patrocinio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC; per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 4 settembre 2001 di __________ e __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 agosto 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è respinta.
Le spese e la tassa di giudizio di complessivi fr. 200.-, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere ai convenuti in solido un'indennità ridotta di fr. 100.-.
II. Tassa e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipate dai ricorrenti, sono poste a carico della resistente la quale rifonderà ai ricorrenti in solido l'importo di fr. 80.– a valere quale indennità per la sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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