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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.61
Data decisione, Autorità: 13.09.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00061
Lugano 13 settembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sulla domanda di revisione 10 agosto 2001 presentata da
contro
la sentenza 18 luglio 2001 della Camera di cassazione civile nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 febbraio 2001 da
(rappr. da __________)
con la quale l'istante ha chiesto e ottenuto dal giudice di pace il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE __________ dell'UEF di Bellinzona;
decisione contro la quale si è aggravato l'escusso il cui ricorso per cassazione è stato respinto;
esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 febbraio 2001 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'000.-- oltre accessori, corrispondenti a una multa inflitta a quest'ultimo per violazione delle norme della circolazione stradale, domanda alla quale l'escusso si è opposto;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 25 gennaio 2000 della Sezione penale del Landgericht Uri regolarmente passata in giudicato;
che con sentenza 10 aprile 2001 il Giudice di pace del circolo del Ticino, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella decisione confederata, ha accolto l'istanza;
che la decisione del giudice di pace è stata confermata da questa Camera che con sentenza 18 luglio 2001 ha respinto il ricorso per cassazione proposto contro la stessa da __________ (16.2001.00030);
che con allegato 10 agosto 2001 __________ chiede ora la revisione della sentenza di questa Camera, segnatamente sulla base dell'art. 340, lett. a) e d) CPC;
che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Camera esecuzioni e fallimenti (Cocchi / Trezzini, CPC-Ti , art. 340, m. 6) non s'intravede valido motivo per non esaminare la presente domanda, ancorché nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, né per modificare la giurisprudenza in materia, valida prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della LEF, ossia prima del 1° gennaio 1997, e peraltro seguita anche successivamente (CCC 30 luglio 1999 in re S.D.C. / G.C.C. SA);
che comunque la revisione appare sempre mezzo idoneo a rimediare eventuali palesi errori di decisione in tempi brevi, ossia compatibili con il principio generale di speditezza imposto in procedura esecutiva e non solo dalla parziale revisione della legge federale;
che l'art. 340 lett. a) CPC prevede la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza se il giudice ha pronunciato su domande non formulate o se ha omesso di pronunciare su domande formulate;
che l'istante rimprovera a questa Camera di non aver dichiarato la nullità del titolo di credito presentato nell'ambito del rigetto d'opposizione, ossia della sentenza 25 gennaio 2000 della Sezione penale del Landgericht Uri; domanda che ripropone, postulando altresì la nullità della decisione 29 marzo 1999 del Ministero pubblico di quel Cantone;
che, contrariamente a quanto preteso dall’interessato questa Camera non ha omesso di considerare la sua eccezione di nullità del titolo, anzi ne ha ampiamente motivato la reiezione sia in base alla circostanza che le pretese "irregolarità" imputate alle autorità urane avrebbero dovuto semmai essere oggetto di impugnativa in quel Cantone, mentre il titolo prodotto è formalmente ineccepibile ai fini del giudizio di rigetto definitivo dell'opposizione, sia in relazione alla censura particolare sollevata nel ricorso 20 aprile 2001, ossia di non essere stato legalmente rappresentato davanti all'autorità confederata;
che, se è vero che formalmente non è stata data risposta nel dispositivo della decisione 18 luglio 2001 alla richiesta di nullità della sentenza urana, è altrettanto vero che questa Camera, respingendo un ricorso per cassazione, non rende conto dell'esito di ogni censura nel dispositivo della sentenza poiché esso deve esclusivamente dichiarare l'esito del gravame (art. 325 cpv. 2 CPC; Cocchi / Trezzini, op. cit., art. 285 CPC, m. 19);
che ugual sorte sarebbe stata riservata all'eccezione di nullità della decisione del Ministero pubblico urano, peraltro presentata per la prima volta in questa sede e quindi inammissibile (art. 321 CPC);
che per quanto attiene al motivo di revisione di cui all'art. 340 lett. d CPC, ossia se la sentenza è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, nell'allegato proposto in sede di revisione manca qualsiasi motivazione a carico della Camera di cassazione civile, la lagnanza dell'istante avendo per oggetto esclusivamente -ancora una volta- il procedimento penale svoltosi nel Canton Uri;
che quindi la domanda di revisione, del tutto infondata, dev'essere respinta;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione della domanda in esame senza notifica alla controparte, qualora essa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata.
Per i quali motivi,
pronuncia:
La domanda di revisione 10 agosto 2001 di __________ è respinta.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.--, già anticipate da __________, rimangono a suo carico.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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