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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.54
Data decisione, Autorità: 13.09.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00054 16.2001.00055
Lugano 13 settembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 21 luglio 2001 presentati da
contro
le sentenze 19 luglio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con istanze 23 febbraio 2001 (inc. 47b/01/S e inc. 48b/01/S) da
rappr. dall'__________
con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dall'escusso ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanze 23 febbraio 2001 la , per il tramite dell', ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per l'incasso dell'imposta federale diretta 1997 e 1998 oltre interessi e tasse di diffida;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 26 luglio 1999 relativa all’imposta cantonale 1997-98 regolarmente passata in giudicato e il conteggio degli interessi allestito il 7 gennaio 2001;
che in sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alle istanze ritenendo eccessivi e inadeguati al suo reddito gli importi rivendicati dall'istante a titolo di imposte;
che con sentenze 19 luglio 2001 il giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo, ha accolto le istanze poiché l’escusso non ha sollevato nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF;
che con scritto 21 luglio 2001 __________ è insorto contro i predetti giudizi lamentando il mancato accertamento da parte del primo giudice dell'intervenuta prescrizione dei crediti fiscali;
che in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi, di identico contenuto, presentati contro le sentenze 19 luglio 2001 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nelle cause inc. no. 47/b/01/S e 48/b/01/S, vengono decisi con un’unica motivazione trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico;
che questa Camera, con scritto 30 luglio 2001, ha assegnato al ricorrente un termine scadente il 17 agosto 2001 -ovvero dopo le ferie esecutive (art. 56 LEF)- per il pagamento dell'anticipo, pena lo stralcio dei ricorsi (art. 312 cpv. 2 per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.1 CPC);
che con scritto datato 17 agosto 2001 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che poiché l'invio è avvenuto per lettera semplice anziché raccomandata, ciò che avrebbe garantito al ricorrente la prova della tempestività dell'istanza fin tanto che la causa era attiva (art. 156 cpv. 1 CPC), non è possibile determinare la ricevibilità della domanda di assistenza giudiziaria, peraltro neppure motivata;
che in ogni caso, a prescindere da questa problematica, questa Camera ritiene di entrare nel merito del ricorso, considerato il chiaro esito del medesimo;
che a fondamento del suo gravame il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito fiscale;
che così come nel diritto privato anche in materia di pretese di diritto pubblico, l'eccezione di prescrizione non è verificata d'ufficio dal giudice, ma dev'essere sollevata dalla parte che intende prevalersene, trattandosi -come nel caso concreto- della prescrizione relativa (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 20 e 22 ad art. 81 LEF; CCC 16 febbraio 2001 in re Comune di D. / A. SA);
che in concreto, l'eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale (cfr. verbale della giudicatura di pace 14 marzo 2001), non può essere esaminata ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
I ricorsi 21 luglio 2001 di __________ sono respinti.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di
Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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