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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.52
Data decisione, Autorità: 21.08.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00052
Lugano 21 agosto 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Giani e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso
segretario:
Petrini
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 luglio 2001 presentato da
contro
il decreto di stralcio 13 luglio 2001 pronunciato dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura inappellabile (inc. IU.2000.272) promossa dal ricorrente con istanza 14 giugno 2000 nei confronti di
con il quale il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli in seguito al mancato versamento di una cauzione processuale;
esaminato l'incarto,
considerato
in fatto e in diritto: che con l'istanza 14 giugno 2000 __________ ha postulato nei confronti dell'avv. __________ un risarcimento danni di fr. 5'500.– per il cattivo adempimento del patrocinio affidatogli nell'ambito di una vertenza contro altro precedente suo patrocinatore;
che, respinta un'istanza di assistenza giudiziaria di __________, con decreto 28 maggio 2001 il Pretore –accogliendo analoga domanda della controparte– ha imposto al ricorrente il pagamento di una cauzione processuale di fr. 800.–;
che, con il decreto 13 luglio 2001, il primo giudice, preso atto del mancato pagamento della cauzione entro il termine fissato all'istante, ha stralciato la causa dai ruoli in conformità con l'art. 153 cpv. 3 CPC;
che il ricorrente chiede in questa sede, oltre alla ricusa del pretore che ha pronunciato il decreto di stralcio, l'annullamento del decreto e, subordinatamente, la sospensione della causa fino alla decisione del Procuratore pubblico e di tutte le eventuali istanze superiori;
che quest'ultima richiesta non è ammissibile in questa sede, dati i limiti d'intervento previsti dall'art. 327 CPC, a meno che ricorrano i presupposti dell'art. 107 CPC, questione che il ricorrente ha tuttavia omesso di sostanziare o di rendere verosimile, accennando in particolare solo vagamente a una sua richiesta di appuntamento con il Ministero pubblico per stendere denuncia penale per reati vari commessi dal __________ (pretore) ai danni del sottoscritto;
che ciò evidentemente non basta per convincere dell'esistenza di un'altra causa o di un altro procedimento in grado di concretamente influire sulla decisione della lite (art. 107 CPC), fattispecie che il ricorrente stesso –come visto– nemmeno afferma;
che, per quanto riguarda l'annullamento, egli rinvia esplicitamente ai motivi da lui addotti per sostenere la ricusa del Pretore;
che, fra i motivi di cassazione di una sentenza si trova in effetti quello per cui la stessa decisione impugnata è stata pronunciata da un giudice la cui esclusione o ricusazione dovevano essere ammesse (art. 327 lett. c CPC);
che, per quanto riguarda il Pretore __________, non risulta che il ricorrente abbia presentato in prima sede istanza di ricusa contro il medesimo, pur dovendo conoscere l'identità del giudice civile competente per la causa da lui intentata (peraltro contro un convenuto domiciliato nella sua stessa giurisdizione), in particolare sulla base dell'Annuario della Repubblica e Cantone Ticino, rispettivamente delle pubblicazioni a suo tempo avvenute sul Foglio Ufficiale Cantonale;
che così facendo, in particolare compiendo ulteriori atti di procedura dopo l'inizio della causa (istanza di assistenza giudiziaria 26 giugno 2000, ricevimento dell'ordinanza 19 gennaio 2001 d'intimazione della domanda di cauzione) e dopo aver ricevuto intimato il proprio allegato d'istanza sottoscritto dallo stesso Pretore, il ricorrente ha perso il diritto alla ricusazione (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 27, m. 2);
che infatti, un'istanza di ricusa dev'essere formulata appena conosciuti i motivi su cui si fonda; in particolare la parte non deve dare prova di attendismo, ma reagire non appena i fatti (i motivi) le siano noti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem);
che, a titolo abbondanziale, può essere rilevato che il ricorrente comunque non accenna a motivi di esclusione o di ricusa con riferimento (anche non esplicito) agli art. 26 e segg. CPC, ma allude a pretesi motivi d'indegnità né accertati, né giudicati (per quanto consta) dalle autorità eventualmente competenti;
che inoltre e in ogni modo le motivazioni su cui si fonda il ricorrente non sono concretamente riferite a dichiarata grave inimicizia tra il giudice e la stessa parte istante (art. 27 lett. a CPC), né appaiono dipendere da altre gravi ragioni (art. 27 lett. b CPC) tali da giustificare oggettivamente un'apparente prevenzione del giudice o il rischio di una sua parzialità, tenuto conto che non costituiscono gravi ragioni in tal senso semplici supposizioni, illazioni o timori, non confortati da elementi concreti (Cocchi / Trezzini, art. 27 CPC, m. 11);
che in particolare non rientrerebbe nel novero dei motivi di ricusa la semplice mancanza di stima (anche grave) espressa da una parte nei confronti del giudice finché non ingeneri una riconoscibile predisposizione sfavorevole del giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem, m. 7 e 8), non bastando al riguardo (evidentemente, nemmeno) una denuncia penale sporta nei confronti del magistrato (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem, m. 24);
che l'istanza di ricusa come tale (e cioè non riferita a un motivo di cassazione), a prescindere dalla sua eventuale tardività, avrebbe senso unicamente nell'eventualità del rinvio della causa al primo giudice, ciò che tuttavia può avvenire soltanto –ciò che qui non è dato– in caso di accoglimento del ricorso per cassazione (art. 332 cpv. 2 CPC);
che il presente ricorso che non corrisponde a nessuno dei motivi di cassazione previsti dalla legge (art. 327 CPC) dev'essere respinto, ciò che può avvenire secondo la procedura prevista dai combinati art. 313bis e 331 cpv. 1 CPC, ossia senza necessità di intimazione alla controparte;
che a dipendenza della particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Motivi per i quali,
richiamato per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 luglio 2001 di __________ è respinto.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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