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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2011.12
Data decisione, Autorità: 21.08.2012, PRPEN
Titolo: Parlando con una terza persona, incolpare e rendere sospetto di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione di una persona
Incarto n. 81.2011.12 DA 286/2011
Bellinzona 21 agosto 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 (difensore: DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 286/2011 del 31 gennaio 2011, con la seguente precisazione:
“per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto ACPR 1 (recte: __________) di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con __________ affermato che: “ACPR 1 (recte: __________), __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di AINQ 1””;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole didiffamazione
e propone la condanna a
che il patrocinatore dell’accusatore privato postula la conferma del DA impugnato e chiede il versamento a favore del suo assistito di fr. 1'000.- da versare in beneficienza;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita non avendo proferito nessuna accusa né sospetto di pratiche mafiose e di riciclaggio di denaro, in assenza altresì di qualsivoglia intenzionalità, in applicazione se del caso del principio in dubio pro reo;
richiamati gli art. 42 cpv. 1, 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 433 CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto ACPR 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con __________ lasciato intendere che: “ACPR 1, __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di ACPR 1”.
2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.
La richiesta dell’accusatore privato di risarcimento danni è respinta.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
seduta stante
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 920.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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