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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.107
Data decisione, Autorità: 11.11.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00107
Lugano 11 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 1999 presentato da
contro
la sentenza 13 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 7 settembre 1999 da
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 1'655.90 oltre interessi,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 settembre 1999 ________ e ________ hanno convenuto in giudizio ________, quale amministratrice di un immobile di proprietà degli eredi _________ con i quali gli istanti avevano concluso un contratto di locazione;
che l'istanza è intesa ad ottenere la restituzione dell'importo di fr. 1'655.90, corrispondente alla pigione relativa al mese di marzo 1998 che i signori _________ sostengono di aver pagato indebitamente, essendo di spettanza dei nuovi inquilini dello stabile, subentrati nel loro contratto di locazione a far tempo dal 1° marzo 1998;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, rimasta incontestata dalla convenuta che non ha partecipato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo ricorso _________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita, non essendole stato possibile partecipare all'udienza a causa di malattia del suo rappresentante per la quale aveva chiesto invano il rinvio, mentre nel merito rimprovera al giudice di aver arbitrariamente valutato le prove in particolare relativamente alla sua carenza di legittimazione passiva;
che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;
che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;
che nel caso di specie non ha nessuna rilevanza il fatto che gli istanti abbiano basato la loro azione sull'art. 86 LEF poiché esso rinvia alle norme della procedura ordinaria;
che trattandosi di una vertenza derivante da un rapporto di locazione -contestata essendo la richiesta di pagamento della pigione relativa al mese di marzo 1998- il giudice di pace non avrebbe dovuto affrontare il merito dell’istanza dovendo preliminarmente riconoscere la propria incompetenza per materia a procedere in virtù degli art. 404 segg. CPC;
che è pertanto dato il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. a CPC;
che a prescindere da questo motivo di nullità, la sentenza sarebbe in ogni caso da annullare perché del tutto carente di motivazione (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC);
che infatti, la sentenza impugnata è insufficiente perché non giustifica la decisione, ossia non permette di dedurre per quale ragione il giudice sia determinato nel modo indicato, non bastando al proposito il rinvio alla documentazione prodotta (Cocchi/ Trezzini, CPC, art 285, n. 1 , 2, 9, 12 e 16);
che nel caso concreto, il giudice di pace non solo non offre queste indicazioni, ma sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza dell'assenza della convenuta, mentre, anche di fronte a un convenuto contumace, non avrebbe potuto esimersi dall’esame del merito, decidendo in base alle prove assunte;
che, rilevata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per osservazioni perde significato e il gravame può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. La sentenza 13 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno è nulla.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano indennità.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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