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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.105
Data decisione, Autorità: 27.12.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00105
Lugano 27 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 ottobre 1999 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 1° ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 settembre 1998 nei confronti di
__________ e
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
7'000.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda che il primo giudice ha
accolto limitatamente a fr. 800.- oltre interessi del 5% dal 10 ottobre 1997,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria formulando numerose contestazioni: in particolare negano di aver ricevuto indicazione di far lavare il tappeto da altri e non riconoscono il danneggiamento del tappeto così come descritto dal rapporto __________.
Il pretore, dopo aver qualificato il rapporto giuridico venuto in essere tra le parti quale contratto di appalto, non avendo l'istante provato di aver conferito incarico ai convenuti di far effettuare il lavaggio ad altra lavanderia, ha accertato che l'unico difetto provato e confermato dalla perizia giudiziaria è il danneggiamento delle frange. Ai fini della quantificazione del danno il pretore ha tenuto conto del fatto che il rifacimento delle frange, valutato dal perito in fr. 1500.-/2'000.-, non può essere addebitato interamente ai convenuti dovendosi tener conto anche della svalutazione dell'oggetto e del deterioramento delle frange dovuto all'usura del tappeto. Ha così fissato il credito dell'istante in fr. 800.-
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente -censurando il calcolo del danno- rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi distanziato senza valido motivo dalla perizia giudiziaria che ha quantificato in fr. 1'500.-/2'000.- l’importo necessario alla riparazione delle frange danneggiate, tenendo già conto del valore attuale del tappeto (fr. 3'000.-), quindi della sua usura.
Con osservazioni 26 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
In un’azione basata sul risarcimento del danno contrattuale come quella che ci occupa, spetta al danneggiato provare la violazione contrattuale, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa essendo presunta (Wiegand in Commentario basilese, 1996, n. 5 e segg. ad art. 97 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, 1991, pag. 222 e segg.). Il danno, l’accertamento del cui ammontare secondo corretti criteri giuridici costituisce questione di diritto, è in sostanza la differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza del medesimo (DTF 104 II 199; II CCA 9 novembre 1995 in re G. SA/N.; Brehm, Berner Kommentar, n. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
edizione, 1979, vol. 1, pag. 84; Guhl, op.cit., pag. 62; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 2. edizione, 1958, pag. 41 e 42).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la quantificazione del danno operata dal primo giudice non è arbitraria poiché in linea con le indicazioni fornite dal perito giudiziario. Il pretore, posto che il danno cagionato dai convenuti non è un danno totale bensì un danno parziale per il quale entrano in considerazione solo i costi di riparazione che il perito giudiziario ha quantificato in fr. 1’500.-/ 2’000, ha tenuto conto di questo dato, ma rettamente ha considerato anche lo stato del tappeto prima del lavaggio, ossia che si trattava di un oggetto di 30 - 40 anni, ormai non più in stato impeccabile anche riguardo alla frangiatura (cfr. anche teste __________). Così facendo il primo giudice ha sicuramente agito nei limiti del potere di apprezzamento riservatogli dall’art. 42 cpv. 2 CO, applicabile sia in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito che, in virtù del rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO, del danno contrattuale.
Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto. Non è pertanto necessaria un'ulteriore disamina del petitum ricorsuale che, accanto all'annullamento della sentenza impugnata e quindi subordinatamente, postula un nuovo giudizio di condanna della controparte senza formulare -inamissibilmente- nessun importo a titolo di risarcimento.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC, la TOA e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 22 ottobre 1999 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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