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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.97
Data decisione, Autorità: 14.10.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00097
Lugano 14 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 ottobre 1999 presentato nella forma dell'appello da
(rappr. dallo Studio legale __________)
contro
la sentenza 27 settembre 1999 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura accelerata in materia di contratto di lavoro, promossa con istanza 10 agosto 1999 da
(rappr. dall’avv. __________)
chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 7'978.40 oltre interessi a titolo di provvigioni non pagate;
causa in cui il pretore ha emesso la decisione impugnata con cui ha dichiarato irricevibile una domanda della convenuta intesa all'accertamento di un credito di fr. 53'325.–, opposto in compensazione al credito dell'istante;
considerato
in fatto e in diritto:
Il contratto di lavoro che ha vincolato le parti a partire dal 1° settembre 1997 è stato regolarmente rescisso per il 31 maggio 1999. Pacifico l'avvenuto pagamento del salario mensile di base, la vertenza concerne il pagamento delle provvigioni su un importo complessivo di fr. 127'870.– relativo a fatture emesse fino al 31 maggio per mediazioni concluse dall'istante e il pagamento della tredicesima mensilità pro rata temporis per i primi cinque mesi dell'anno in corso.
In sede di discussione la convenuta ha chiesto la reiezione dell'istanza, da un lato contestando l'esistenza e l'esigibilità del credito principale, dall'altro, opponendovi in compensazione un credito proprio a titolo di risarcimento danni per fr. 53'325.– per violazione sia del contratto di lavoro, sia dei disposti contro la concorrenza sleale. Preso atto di questa eccezione e delle numerose prove, prodotte e richieste dalla convenuta, l'istante ha chiesto al giudice la disgiunzione delle azioni invocando l'art. 417 lett. d CPC; proposta cui la convenuta si è opposta, rilevando di aver soltanto sollevato eccezione di compensazione e, in particolare, di non aver formulato azione riconvenzionale.
Con la decisione impugnata, il pretore –a dipendenza del valore del credito della convenuta– rimprovera a quest'ultima di non aver presentato anche una domanda riconvenzionale e osserva che, poiché il valore di tale domanda eccederebbe il limite consentito per la procedura speciale, si sarebbe semmai imposto di presentarla secondo le norme della procedura ordinaria. Egli ha pertanto dichiarato irricevibile la domanda della convenuta, in quanto intesa all'accertamento di un credito di fr. 53'325.– da porre in compensazione al credito dell'istante.
L'appellante, postulando la ricevibilità dell'eccezione di compensazione, censura la decisione pretorile in particolare rilevando l'obbligo del giudice di esaminare il merito delle eccezioni intese ad ottenere l'estinzione del credito principale.
L'art. 416 cpv. 1 e 2 CPC indica che tutte le controversie derivanti da contratto di lavoro soggiacciono alla procedura accelerata descritta all'art. 417 CPC, se il loro valore non supera l'importo di fr. 20'000.– e che il valore della lite è determinato dall'ammontare della domanda, indipendentemente da eventuali domande riconvenzionali. Per quanto riguarda i rimedi di diritto, in virtù del rinvio operato dall'art. 418 CPC valgono le disposizioni generali della procedura accelerata in base ai quali l'impugnazione dev'essere proposta nella forma dell'appello o del ricorso per cassazione a dipendenza del valore della lite (art. 398 e 400 CPC). Esso è quello determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza (art. 15 CPC), laddove l'inappellabilità è vincolata al limite massimo del valore di causa di fr. 8'000.– (art. 13 LOG).
Nel caso concreto, l'ultimo atto compiuto dall'istante è l'allegazione orale di replica in cui si è confermata nella propria istanza; in quell'allegato introduttivo essa ha chiaramente indicato in fr. 7'948.40 il valore del credito posto a giudizio. Il rimedio di diritto non può pertanto essere l'appello, ma il ricorso per cassazione. Il gravame va pertanto esaminato senz'altra formalità secondo i criteri stabiliti dagli art. 327 segg. CPC (conclusione peraltro condivisa dalla stessa ricorrente con scritto 13 ottobre 1999 alla Pretura, trasmesso per conoscenza a questa Camera).
Tuttavia, la decisione in esame non può essere oggetto di ricorso per cassazione, tenuto conto del principio fondamentale secondo cui solo decisioni formali che pongono fine alla lite possono essere impugnate con tale rimedio (Cocchi / Trezzini, art. 327 CPC, n. 20); in concreto, non può essere considerato decisione finale il decreto impugnato che concerne unicamente la ricevibilità in ordine dell'eccezione proposta dalla convenuta. Ogni censura dovrà così semmai essere proposta dopo l'emanazione della sentenza sul merito della lite.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 8 ottobre 1999 di __________ è respinto poiché improponibile.
Non si preleva nessuna tassa di giustizia.
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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