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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.93
Data decisione, Autorità: 02.12.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00093
Lugano 2 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 settembre 1999 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 17 settembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 21
agosto 1996 nei confronti di
patr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'471.75 oltre interessi a saldo delle
proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr.
2’353.80 oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 1994,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
lavora alle dipendenze di __________ dal 1987. Con istanza 21 agosto 1996 ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'471.75. Premesso che l'istante è stato inabile al lavoro in misura totale dal 26 luglio al 25 settembre 1994 (doc. 6) e che comunque nei mesi fra maggio e dicembre di quell'anno egli ha percepito regolarmente un salario minimo lordo di approssimativi fr. 5'000.- mensili (doc. O - V), l’importo rivendicato corrisponde al saldo del salario di sua spettanza per le ore di lavoro a turno eseguite durante la fascia oraria serale e notturna negli stessi mesi per le quali il CCL di categoria riconosce supplementi variabili. A quest'importo di fr. 6’144.45 aggiunge fr. 1'357.20 per le ore straordinarie prestate nel mese di giugno 1994. La convenuta, basandosi sulla prassi in vigore presso di lei, secondo la quale vengono riconosciute al dipendente solo le ore lavorative indicate sui fogli paga e approvate dalla firma di un superiore, ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 2’360.40 lordi (pari a fr. 2'158.60 netti). Trattasi in particolare dei seguenti importi lordi: fr. 2'041.40 per le ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di giugno 1994 (fr. 1'357.20, doc. F e P) e per il lavoro a turno svolto durante lo stesso mese (fr. 684.20, doc. F e P), fr. 320.20 per il lavoro a turno eseguito durante il mese di luglio 1994 (doc. 7 e Q) e fr. 71.- per le ore prestate durante il mese di ottobre 1994 (doc. 10 e T); importi dai quali vanno dedotti fr. 72.20 per 8.25 ore conteggiate dal lavoratore senza che questi le abbia prestate (doc. 7 e 11).
Con il querelato giudizio il pretore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 2'353.80 netti (pari a fr. 2'547.40 lordi) oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 1994. A quest'importo il primo giudice è giunto previo raffronto tra le ore di lavoro esposte dal dipendente sui bollettini di lavoro mensili sottoscritti da un suo superiore -i soli che il primo giudice ha considerato determinati sulla base della deposizione __________e i fogli paga relativi agli stessi mesi. Nel dettaglio, il pretore ha riconosciuto all'istante le seguenti poste: fr. 1'357.20 per le ore straordinarie e fr. 684.20 per i supplementi dovuti per il mese di giugno 1994 (pure riconosciuti dalla datrice di lavoro), fr. 320.20 per i supplementi effettuati durante il mese di luglio 1994 (riconosciuti anche dalla datrice di lavoro), fr. 43.80 dovuti per i supplementi relativi al mese di settembre 1994, fr. 142.- (anziché i fr. 71.- riconosciuti dalla convenuta) per le ore esposte durante il mese di ottobre
Per quanto attiene ai conteggi delle ore di spettanza dell'istante per il mese di dicembre 1994, poiché agli atti vi sono due conteggi entrambi sottoscritti da un superiore dell'istante (doc. HH e 12), il pretore ha basato il suo calcolo su quello di cui al doc.12 non avendo l'istante provato che quello corrispondente alle ore effettivamente prestate non sarebbe questo ma quello di cui al doc. HH a lui più favorevole.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare di aver fondato il proprio giudizio unicamente sui bollettini di lavoro sottoscritti da un superiore senza aver considerato i supplementi di sua spettanza che risultano dalle deposizioni dei __________ e __________ dalle quali si evince che durante il periodo da maggio a dicembre 1994 egli aveva diritto allo stipendio maggiorato a dipendenza dei turni di lavoro prestabiliti, indipendentemente dall’effettiva presenza sul posto di lavoro, quindi anche -con riferimento particolare alla fattispecie- in caso di malattia. Egli lamenta inoltre un’arbitraria valutazione dei bollettini medesimi, in particolare di quelli relativi al mese di ottobre e al mese di dicembre 1994.
Con osservazioni 11 ottobre 1999 la controparte postula la
reiezione del ricorso eccependone innanzitutto la nullità dal
punto di vista formale.
Contrariamente a quanto preteso dalla resistente il gravame, chiaramente basato sul titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC (nonostante il richiamo anche alla lettera f senza che questo motivo di cassazione sia stato in qualche modo sostanziato) è ricevibile. Il petitum ricorsuale è infatti conforme a ciò che può essere chiesto all'autorità di cassazione: anzitutto la cassazione, ossia l'annullamento della sentenza impugnata; in seconda battuta, non necessariamente il rinvio al giudice di prime cure. Infatti, proprio l'art. 332 cpv. 2 CPC invocato dalla convenuta impone a questa Camera, in determinati casi che nella realtà costituiscono pressoché una costante numericamente prevalente, di pronunciarsi sul merito, riservato il rinvio al primo giudice nei casi rimanenti.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Nell'ottica dei principi sopra evidenziati la sentenza dedotta in cassazione non è arbitraria, in particolare non lo è in relazione alla valutazione delle prove.
Per quanto attiene alla censura secondo la quale il pretore non avrebbe considerato quanto emerso dalle deposizioni __________ e , va innanzitutto rilevato che dalle stesse risulta che normalmente i fogli paga, allestiti dal lavoratore, vengono firmati per verifica dal caporeparto e successivamente dal capo del personale i quali procedono, se del caso, alla loro correzione; inoltre vi si legge che quando un dipendente è assente per malattia, il foglio paga viene allestito comunque "conformemente ai turni già stabiliti e che il dipendente avrebbe dovuto compiere se non fosse stato ammalato" e ciò perché in tal caso i turni (non effettuati) vengono comunque rimunerati: se i fogli non sono sottoscritti, il dipendente non riceve il corrispettivo (). Per contro, da queste prove non emerge nulla che possa avvalorare il calcolo ipotetico e teorico del numero massimo di ore che il ricorrente sostiene corrispondere al suo impegno di lavoro nel periodo da maggio a dicembre 1994. Considerato questo calcolo teorico delle spettanze salariali del lavoratore, sono stati versati agli atti i bollettini di lavoro (che durante i periodi di malattia non si sa chi abbia compilato), vidimati da un superiore, ossia gli unici che secondo il __________ debbano essere considerati per il calcolo degli stipendi. Considerato questo principio -che in concreto offre la possibilità di una verifica oggettiva- la seconda affermazione del teste, relativa alla remunerazione del lavoratore durante la malattia per riguardo ai turni, può essere considerata senz'altro -come ha fatto implicitamente il primo giudice- un'indicazione di carattere generale e comunque non prevalente sulla verifica, rispettivamente sull'approvazione esplicita da parte della datrice di lavoro. Il pretore, basandosi su questa prassi in vigore presso la convenuta, ha dettagliatamente confrontato ogni singolo conteggio mensile con i rispettivi fogli paga, concludendo a un saldo di spettanza del lavoratore per ore straordinarie e ore soggette a supplemento, pari a fr. 2'353.80 netti: così facendo egli ha operato in modo sufficientemente diligente e non difforme dalle risultanze d'istruttoria. Per questo motivo non è possibile concludere che la sua decisione sia arbitraria.
Per quanto concerne invece il mese di dicembre 1994, il ricorrente ritiene arbitrario che il pretore abbia considerato solo il conteggio più favorevole alla convenuta (doc. 12) anziché il doc. HH pure vistato dal caporeparto. Sennonché il giudice, confrontato a prove tra loro discordanti, è libero di scegliere a quale di queste debba essere dato maggior credito, a condizione che la sua scelta non sia contraddetta da altri elementi istruttori (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 18), ciò che non è il caso in concreto, ritenuto che, come giustamente rilevato dal pretore, l'onere della prova circa la correttezza del conteggio di cui al doc. HH piuttosto di quello di cui al doc. 12 incombeva all'istante in virtù dell'art. 8 CC.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero quello dell’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 29 settembre 1999 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
è tenuto a rifondere a __________ A l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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