AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.88
Data decisione, Autorità: 03.12.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00088
Lugano 3 dicembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1999 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 10 agosto 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 settembre 1998 da
__________ patr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'775.65 oltre interessi nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UEF di Locarno,
domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 14 settembre 1998 __________ ha convenuto in giudizio l'ex marito __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'775.65. L'importo rivendicato dall'istante corrisponde alla metà delle pigioni arretrate, dovute in seguito alla risoluzione del contratto e pari a fr. 5'223.65 poiché la locazione era stata sottoscritta anche dal marito quale debitore solidale (doc. B). A quest'importo deve essere aggiunto quello di fr. 552.- pari alla metà delle spese sostenute per il pagamento della retta relativa all'iscrizione del figlio __________ all'asilo nido per il periodo dal 18 marzo al 5 giugno 1996, spesa straordinaria che secondo la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio (art. 5.3) doveva essere assunta dalle parti in ragione di un mezzo ciascuna. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria rilevando di non aver mai abitato nell'appartamento occupato dall'istante; egli avrebbe sottoscritto il relativo contratto unicamente per permetterne la conclusione alla moglie allora senza attività lucrativa, tant'è che dal contratto egli è stato in seguito stralciato. Egli ha contestato di essersi assunto l'onere di pagamento della pigione controversa così come ha contestato di dover pagare la retta per l'iscrizione del figlio all'asilo nido trattandosi di una decisione presa unilateralmente dalla ex moglie. Da ultimo solleva l'eccezione di prescrizione della pretesa.
Con il querelato giudizio il pretore ha parzialmente accolto l'istanza. Verificati nel dettaglio i relativi conteggi, ha posto a carico del convenuto il pagamento di fr. 3'823.65 pari alla metà delle spese sostenute dall'istante per la pigione relativa all'appartamento di Locarno, sia perché il convenuto non ha provato una diversa ripartizione delle spese rispetto a quella prevista dall'art. 148 cpv. 1 CO, sia perché le risultanze istruttorie, in particolare la deposizione del legale dell'istante, avvalorano la tesi di quest'ultima secondo la quale il convenuto si sarebbe espressamente assunto questa spesa, onere che come confermato da entrambi i legali delle parti queste non hanno inteso definire nella convenzione sulle conseguenze accessorie del loro divorzio. Per quanto attiene alla richiesta di partecipazione alle spese di iscrizione del figlio __________ all'asilo nido, il pretore l'ha respinta non trattandosi di una spesa straordinaria ai sensi dell'art. 5.3 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, bensì di una spesa ordinaria da coprire con gli alimenti.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente lamenta innanzi tutto la lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il pretore non avrebbe ammesso l'assunzione suppletoria di una prova proposta, ovvero del conteggio delle spese esposte dalla moglie per il calcolo del suo fabbisogno che in merito alla pigione indicava l'importo totale e non solo la metà come preteso in questa sede, prova della quale egli ha avuto conoscenza solo in sede di audizione del suo precedente legale. Nel merito rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale per non aver ritenuto provato un diverso accordo in merito alla ripartizione delle pigioni controverse, questione che le parti avevano evaso con la sottoscrizione della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, nel senso che queste spese erano già state considerate al momento della fissazione del contributo alimentare di spettanza della moglie.
Con osservazioni 21 ottobre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso e chiede contemporaneamente di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
In ogni caso, per i motivi di cui si dirà in seguito, la prova come tale è irrilevante ai fini del giudizio.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In quest’ottica spettava all’istante provare di aver diritto a ricevere la metà delle pigioni pagate per la locazione dell'appartamento di __________. La conclusione del primo giudice secondo la quale essa ha fatto fronte a quest'onere della prova non è arbitraria in quanto trova riscontro nelle risultanze istruttorie. E' anzitutto fuori discussione che il contratto di locazione per l'appartamento in questione è stato concluso prima del divorzio, che è stato sottoscritto da entrambi i coniugi e che allora, sia in virtù dell'art. 166 cpv. 3 CC, sia a dipendenza del fatto che più conduttori rispondono solidalmente per il pagamento della pigione (Higi, in Comm. di Zurigo, 1994, introduzione agli art. 253 - 274g CO, N. 118), non v'era ragione perché il marito non dovesse far fronte al suo impegno, peraltro corrispondente a ciò che prevede l'art. 148 cpv. 1 CO. La censura ricorsuale riguarda però soltanto la mutata situazione, così come riferita alla convenzione relativa al divorzio. In quella sede, riguardo all'abitazione, le parti si sono limitate a riservare ad altra sede "la questione dell'appartamento di __________ "; questione dibattuta fra le parti, i loro rispettivi patrocinatori e il padre dell'istante (__________avv. __________ e avv. __________). A proposito della stessa e anche degli impegni presi con la locazione dell'appartamento di __________ non è possibile seguire la tesi del ricorrente che si fonda sul fatto di sapere se, fissando il contributo alimentare per la moglie, si sia tenuto conto o no della sua esigenza di far fronte per intero a quella locazione: infatti, se il teste __________ non ricorda se in quell'occasione si sia parlato o no anche della pigione di __________la teste __________ ha deposto sulla decisione comune "che si sarebbe cercato un subentrante per __________ e che fino a che la signora __________ avesse occupato quell'appartamento, la pigione sarebbe stata pagata metà ciascuno". Ciò è rettamente bastato al primo giudice per accertare il credito dell'istante, poiché tale unica prova diretta sull'accordo litigioso non è contrastata da nessun altro elemento dell'istruttoria: ne consegue che, stando così le cose, la conclusione impugnata non può essere considerata arbitraria.
Né appare determinante chiarire chi abbia versato le prime pigioni alla locatrice: la questione non ha rilievo alcuno purché i pagamenti avvenissero: l'obbligazione del conduttore non può infatti mutare a seconda di chi procede materialmente al suo adempimento, né il pagamento da parte di un debitore solidale può equivalere alla rinuncia a chiedere successivamente al codebitore la rifusione della sua quota parte.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare l’arbitraria valutazione delle prove e la conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale ad opera del primo giudice, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 20 settembre 1999 __________ __________ è respinto.
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria 21 ottobre 1999 presentata da __________ respinta.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster