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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.87
Data decisione, Autorità: 17.11.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00087
Lugano 17 novembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 settembre 1999 presentato da
__________ (patr. __________)
contro
la sentenza 13 agosto 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 maggio 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'160.75 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 10 maggio 1999 __________–ditta di trasporti internazionali– ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'160.75 a saldo della fattura emessa il 18 agosto 1998 (doc. E);
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda ritenendo comprovato il credito, rimasto incontestato poiché la convenuta non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 settembre 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC: la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendole pervenuta la citazione in quanto assente all'estero, assenza della quale la pretura era stata informata dall'ufficio postale di __________;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che a seguito della richiesta della convenuta di rinviare l'udienza inizialmente fissata per il 15 giugno 1999 il pretore, ritenute giustificate le motivazioni dalla stessa addotte, ossia l'assenza all’estero dal 28 maggio sino al 28 giugno 1999 (cfr. lettera 22 maggio 1999 della convenuta alla Pretura), con ordinanza 26 maggio 1999 (spedita mediante invio raccomandato n__________) ha proceduto a una nuova citazione per il 6 luglio 1999;
che la raccomandata destinata a __________, giunta all'ufficio postale di __________ 28 maggio 1999, non è stata tempestivamente ritirata dall'interessata il cui soggiorno all'estero si era protratto fino al 15 luglio successivo;
che la ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica di questa raccomandata contenente la citazione, ma si duole del fatto che il pretore non abbia tenuto conto di una comunicazione alla Pretura di un funzionario postale di __________ che notificava la proroga dell'assenza fino al 15 luglio;
che la censura ricorsuale non può trovare accoglimento;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11);
che questo principio vale anche quando la parte ha dato ordine all'ufficio postale di trattenere la corrispondenza, poiché quest'ordine non ha nessuna influenza sulla notifica di un atto giudiziario (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 1, 2, e 11), ragione per la quale è del tutto irrilevante la dichiarazione del funzionario postale che si è occupato dell'invio controverso e che la ricorrente ha richiamato a sostegno delle sue censure;
che in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che in quest'ottica spettava quindi alla convenuta, che oltre tutto attendeva la nuova citazione alla discussione per aver chiesto il rinvio della prima udienza, assumere le necessarie cautele onde accertarsi dell'esito della sua richiesta, ciò a maggior ragione se si considera che il periodo di assenza da lei comunicato alla pretura si protraeva solo sino al 28 giugno 1999;
che questo esito trova conforto anche nella considerazione che lo scritto personale della convenuta contenente il termine del 28 giugno porta la data del 22 maggio e che l'avviso dell'ufficio postale con un diverso e più lungo termine di assenza (il 15 luglio 1999–fermo posta) è del 28 maggio: coincidenza atta oltretutto a non creare chiarezza, dovendosi comunque ritenere determinante la comunicazione personale della parte in causa la quale oltre il termine del 28 giugno si sarebbe comunque organizzata in merito ai suoi impegni giudiziari;
che pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite non è stato violato e il ricorso fondato esclusivamente su questa censura dev'essere disatteso;
che il giudizio sulle spese segue la soccombenza della ricorrente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 settembre 1999 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.– già anticipate dalla ricorrente, restano a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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