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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.84
Data decisione, Autorità: 20.10.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00084
Lugano 20 ottobre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 settembre 1999 presentato da
contro
la sentenza 9 settembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 luglio 1999 da
__________ rappr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 12 luglio 1999 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 2’183.25 oltre interessi corrispondenti alla tassa di canalizzazione per il 1998;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la bolletta 7 settembre 1998 regolarmente passata in giudicato (doc. B);
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver verificato la mancanza di identità tra il debitore indicato nel PE (__________e il proprietario del fondo interessato (Comunione dei comproprietari della PPP costituita sul medesimo); osserva inoltre che l’importo posto in esecuzione è stato pagato il 30 agosto 1999 (cfr. estratto bancario allegato al ricorso);
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che preliminarmente deve essere estromessa dall’incarto la documentazione prodotta con il ricorso, vietando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III 9);
che sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione, le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che in quest’ottica, la documentazione prodotta dall’istante può essere assimilata a un valido titolo esecutivo (art. 96 Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque);
che il giudice deve inoltre stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 106–108);
che dalla documentazione in possesso del primo giudice (doc. A-C), la sola che può essere considerata ai fini del giudizio per i motivi sopra esposti, non potevano sussistere dubbi circa l’identità tra la debitrice indicata nel titolo esecutivo e quella indicata nel PE e convenuta in causa, trattandosi della stessa persona sempre indicata come __________;
che quindi la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice non si sarebbe avveduto della carenza di identità tra l’effettiva debitrice dell’importo posto in esecuzione e quella convenuta in giudizio, è destituita di fondamento;
che pure ininfluente ai fini del giudizio è l’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione, siccome sostenuto e comprovato solo in questa sede;
che secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF è infatti all’udienza di contraddittorio che le parti devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito ed è in quell’occasione che esse devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni; ciò che l'escussa ha invece omesso di fare;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 settembre 1999 __________ è respinto.
sono poste a carico della ricorrente.
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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